da Garante Privacy
Non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso, specie se queste contengono valutazioni che risultino indispensabili o quantomeno influenti nell’esercizio del diritto di difesa. Il Garante ha rigettato il ricorso di una persona che aveva avuto solo parziale risposta ad una richiesta di accesso rivolta ad una compagnia assicurativa. Il ricorrente chiedeva di conoscere i propri dati personali contenuti nelle copie integrali della perizia tecnica, comprese le valutazioni riservate del medico legale.
La compagnia assicurativa da parte sua, opponendosi alla richiesta, sosteneva di aver fornito solo la parte “oggettiva” della documentazione richiesta, omettendo la parte conclusiva, per non ledere le proprie “esigenze difensive”.
Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito che va salvaguardato il diritto alla difesa delle parti e ha quindi riconosciuto le ragioni all’assicurazione di differire l’accesso del ricorrente. E ciò non soltanto per l’esistenza di un giudizio civile pendente, ma anche perché si era in presenza di una specifica situazione che avrebbe potuto condizionare o alterare l’esercizio del diritto di difesa dell’assicurazione. Il ricorrente infatti in un primo tempo aveva richiesto all’assicurazione un risarcimento per i danni materiali subiti e solo in un secondo momento aveva manifestato l’esigenza di un risarcimento per danni fisici, richiesta non accolta dalla compagnia assicurativa che aveva sollevato dei dubbi per la modesta entità dei danni prodotti dall’urto dei veicoli, con l’inevitabile ricorso ad una perizia medico legale.