Due interessanti provvedimenti in tema di tutela dei dati personali sono stati adottati dal Garante della Privacy.
L’Autorità per la tutela della privacy ha precisato che le amministrazioni non sono autorizzate a conservare dati di traffico telematico relativo al wi-fi. Prescritte integrazioni ad Agenzia per l’Italia Digitale per uniformarsi alle disposizioni del Regolamento Ue e del Codice privacy.
Una questura comunica in modo errato a vari uffici il contenuto di un provvedimento di ammonimento rivolto ad una donna. Ma lo corregge, nonostante la richiesta di rettifica avanzata dall’interessata, solo dopo l’apertura di un formale procedimento da parte del Garante per la privacy. E l’Autorità commina al Ministero dell’interno, in quanto titolare del trattamento, una sanzione di 50 mila euro.
Garante privacy avverte Agenzia per l’Italia Digitale
L’Agenzia per l’Italia Digitale dovrà integrare lo schema per renderlo conforme alle disposizioni del Regolamento Ue e del Codice privacy.
Le Linee guida offrono indicazioni alle Pa che forniscono ai cittadini la connessione wireless ad Internet presso gli uffici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e turistico, anche mettendo a disposizione dei cittadini la porzione di banda non utilizzata dagli uffici.
Cautele
L’offerta di tale servizio comporta tuttavia il trattamento, da parte delle amministrazioni, dei dati degli utenti che ne usufruiscono, caratterizzato da diversi profili di rischio. Per questo motivo l’Autorità ha ritenuto che le Linee guida devono essere integrate al fine di richiamare le pubbliche amministrazioni a garantire una corretta applicazione del Regolamento mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio e configurando il servizio in modo da assicurare la protezione dei dati trattati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
Utilizzo dei soli dati relativi alla connessione e disconnessione degli utenti
Lo schema sottoposto al Garante raccomanda, in particolare, alle Pa di identificare gli utenti, per poter rintracciare eventuali comportamenti malevoli. Su questo punto, l’Autorità ha precisato che le amministrazioni non sono autorizzate a conservare dati di traffico telematico e ha chiesto all’Agid di integrare le Linee guida indicando alle amministrazioni modalità rispettose del Regolamento per individuare, a posteriori, i responsabili di condotte illecite (ad es. utilizzando i soli dati relativi alla connessione e disconnessione degli utenti).
Tempi di conservazione minimali
L’Autorità ha chiesto inoltre di fornire indicazioni alle amministrazioni sulle tipologie di dati da raccogliere e sui tempi di conservazione, nel rispetto del principio di minimizzazione. Dovrà essere vietato qualunque trattamento di dati relativi ai dispositivi degli utenti a fini di tracciamento dell’ubicazione o degli spostamenti (mediante tecniche di Wi-Fi location tracking), consentendo solo l’uso di quelli indispensabili per l’accesso al servizio o per individuare, a posteriori, eventuali illeciti.
Il caso dei turisti
È possibile, inoltre, che il servizio di Wi-Fi free pubblico venga offerto anche ai turisti, attraverso le strutture alberghiere. Al riguardo, il Garante ha richiesto che lo schema venga integrato precisando che il turista deve poter decidere autonomamente se aderire al servizio di Wi-Fi free in interoperabilità o utilizzare la sola connettività alberghiera. L’eventuale interoperabilità non deve automaticamente prevedere la comunicazione alle amministrazioni dei dati dei clienti degli alberghi.
Infine, le Linee guida dovranno ribadire alle Pa la necessità di adottare adeguate misure di sicurezza, anche per la gestione delle violazioni di dati personali (artt. 32, 33 e 34 del Regolamento), nonché suggerire specifiche cautele nel caso in cui il servizio Wi-Fi free sia utilizzato anche dai dipendenti della pubblica amministrazione che lo fornisce.
Questura non rettifica i dati, il Garante privacy sanziona il Ministero dell’interno
Una questura comunica in modo errato a vari uffici il contenuto di un provvedimento di ammonimento rivolto ad una donna. Ma lo corregge, nonostante la richiesta di rettifica avanzata dall’interessata, solo dopo l’apertura di un formale procedimento da parte del Garante per la privacy. E l’Autorità commina al Ministero dell’interno, in quanto titolare del trattamento, una sanzione di 50 mila euro.
La questura, pur sapendo della inesattezza dei dati comunicati, almeno dal giugno 2019, ossia dalla data di richiesta della rettifica della reclamante, non aveva provveduto, considerando sufficiente che fossero corrette le informazioni inserite nel Ced del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Il punto di vista del Garante della Privacy sulla vicenda
Di diverso avviso il Garante, al quale la donna si era rivolta. L’Autorità ha affermato infatti che la presenza dei dati corretti nel Ced del Viminale non esimeva la Questura dall’obbligo di rettificare i dati erronei trasmessi ad altri soggetti, obbligo la cui violazione ha determinato una lunga permanenza di dati personali inesatti nei loro archivi. Solo nel luglio 2020, ossia ad oltre un anno dalla richiesta di rettifica e solo dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Autorità, la questura ha inviato a tutti i destinatari della prima comunicazione una nota di rettifica dei dati.
Consapevolezza della questura
L’Autorità ha precisato che la consapevolezza da parte della questura di avere comunicato ad una pluralità di uffici dati inesatti e la decisione di non procedere subito alla loro rettifica, configura un trattamento illegittimo per violazione del diritto alla tempestiva rettifica dei dati personali errati senza giustificato motivo.
Condotta omissava
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla questura, la condotta omissiva ha leso i diritti della reclamante all’esattezza dei propri dati personali ed alla loro immediata correzione in caso di inesattezza.
L’Autorità, tenuto anche conto della collaborazione poi fornita dalla questura nel corso del procedimento, ha quindi applicato la sanzione minima, pari a 50mila euro, nei confronti del Ministero quale titolare del trattamento, ordinando alla stessa amministrazione di valutare l’opportunità di promuovere adeguate iniziative formative nei confronti del personale, anche periferico, della Polizia di Stato, per assicurare il rispetto dei diritti degli interessati e l’immediata rettifica dei dati inesatti. (E.G. per NL)