In relazione alla vicenda del bonus Covid, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che, “sulla base della normativa vigente, la privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato (art. 26, comma 4, d.lgs. 33 del 2013)”.
Fuori i nomi dei politici che hanno usufruito del bonus Covid
“Ciò vale, a maggior ragione, rispetto a coloro per i quali, a causa della funzione pubblica svolta, le aspettative di riservatezza si affievoliscono, anche per effetto dei più incisivi obblighi di pubblicità della condizione patrimoniale cui sono soggetti (cfr., ad es., artt. 9 L. 441/1982 e 5 d.l. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13 del 2014)”, ha sottolineato il Garante della Privacy sullo scottante tema del bonus Covid ai politici.
Vediamoci chiaro anche su metodologia INPS
Il Garante contestualmente ha comunicato che sarà aperta una istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall’INPS rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie al riguardo diffuse. (E.G. per NL)