Stop alla profilazione occulta degli ascoltatori che si registrano sui siti delle web radio per pubblicare video, foto, brani musicali e partecipare a concorsi a premi on line, votando i contenuti preferiti.
Il Garante ha vietato ad una società che gestisce i siti web di quattro emittenti radiofoniche a livello nazionale il trattamento dei dati personali degli ascoltatori raccolti in modo illecito. Da accertamenti ispettivi avviati dall’Autorità nei confronti di società che effettuano concorsi a premi online, sono emerse infatti una serie di criticità, tra cui l’uso senza consenso dei dati degli iscritti alle community. Le informazioni venivano utilizzate dalla società in particolare per studiare i loro gusti e le loro abitudini. Nei form di registrazione presenti sui siti delle quattro emittenti che gli utenti dovevano compilare per partecipare ai concorsi e registrarsi alle community, era presente un’unica casella, barrando la quale si autorizzava l’uso dei dati per diversi scopi: per la fornitura del servizio, per il trasferimento dei propri dati a tutte le società appartenenti al gruppo, per l’ invio di comunicazioni commerciali e per le operazioni di profiling. La normativa sulla privacy stabilisce invece che il consenso non può avere carattere generico: gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine ad ogni trattamento dei propri dati. Non solo: nel modulo di registrazione mancava anche l’indicazione dei soggetti ai quali i dati degli utenti sarebbero stati comunicati, informazione invece espressamente richiesta dal Codice privacy. Nel vietare il trattamento dei dati, (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti), il Garante ha quindi prescritto alla società di riformulare il modulo di registrazione con l’obbligo di garantire agli utenti la possibilità di prestare consensi differenziati. E di modificare l’informativa, indicando chiaramente le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati.