di Giampaolo Furlan e Andrea Stanchi, avvocati in Milano
da Quotidiano Giuridico N 13/3/anno 2007
Con la Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006 il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le “Linee Guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati”. Con successiva Deliberazione n. 13 del 1 marzo 2007, l’Autorità ha tracciato le “Linee Guida per posta elettronica e Internet”.
In termini generali si deve rilevare che nessuno dei due provvedimenti innova. Si tratta della razionalizzazione di affermazioni che il Garante aveva avuto occasione di fare nell’ambito di singoli provvedimenti riferiti a reclami piuttosto che interpelli.
Al di là della comune denominazione di Linee Guida i due provvedimenti appaiono strutturalmente diversi.
Il primo pare avere la forma di un “codice” di buone pratiche, il secondo è dichiaratamente assunto sulla base dell’art. 154, co. 1 lett. b) e c). Nè dell’uno nè dell’altro è chiara la reale vincolatività giuridica.