Praticantato giornalistico con prestazioni a tempo parziale di tipo verticale o di tipo orizzontale, o a tempo determinato

Tre modelli dettati dalla Ue (con direttive prevalenti sulle nostre leggi ordinarie)


Nota tecnica di Franco Abruzzo (www.francoabruzzo.it)
docente universitario a contratto di “Diritto dell’informazione”

INDICE
1. Premessa. Le modificazioni apportate dal dlgs 276/2003 (“legge Biagi”) al dlgs 61/2000 sul lavoro a tempo parziale.
2. Lavoro a tempo determinato (dlgs 368/2001).
3. Il praticantato giornalistico (legge 69/1963, dpr 115/1965, Cnlg Fnsi/Fieg).
4. Per il praticante non c’è soltanto il Contratto Fnsi-Fieg.
5. Le conclusioni. Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione del praticante può avvenire a tempo indeterminato, a tempo determinato o a tempo parziale (“di tipo verticale od orizzontale”).
6. Appendice normativa.

1. Premessa. Le modificazioni apportate dal dlgs 276/2003 (“legge Biagi”) al dlgs 61/2000 sul lavoro a tempo parziale. Nel corso del 2003 sono stati approvati la legge e il conseguente decreto legislativo, che hanno dato vita alla riforma del mercato del lavoro ispirata alle idee e agli studi del professor Marco Biagi, e che ha assunto nel linguaggio corrente il nome di “riforma Biagi”. Si tratta di provvedimenti, che hanno introdotto nuovi tipi di contratti di lavoro e che hanno innovato la disciplina di alcuni contratti già esistenti, andando ad incidere in particolar modo nell’area del cosiddetto lavoro parasubordinato, di cui sono precisati meglio i limiti e i caratteri distintivi rispetto al lavoro dipendente. In particolare il dlgs 276/2003 ha dato attuazione alla legge delega 30/2003.
L’articolo 46 della legge 276/2003 ha apportato modificazioni profonde al dlgs 25 febbraio 2000 n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES). Il dlgs 61/2000 ingloba, quindi, una direttiva comunitaria, che prevale sulle leggi ordinarie italiane. Le disposizioni di una direttiva comunitaria hanno efficacia diretta nell’ordinamento dei singoli Stati membri della Ue (Corte costituzionale, sentenze nn. 170/1984; 113/1985; 389/1989 e 168/1991), mentre il Consiglio di Stato ha spiegato tale principio in maniera limpida: “Costituisce ormai insegnamento assolutamente consolidato il principio che nel contrasto fra diritto interno e diritto comunitario la prevalenza spetta a quest’ultimo anche se la norma interna confliggente venga emanata in epoca successiva; che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha la funzione di interpretare i principi del diritto comunitario equiparabili alle norme quanto all’obbligo di osservanza degli Stati membri e quindi in funzione di fonte suppletiva di diritto; che l’applicazione del diritto comunitario avviene in via diretta in luogo di quello interno da disapplicare e che tale disapplicazione fa carico non solo al giudice, ma anche agli organi della p.a. nello svolgimento della loro attività amministrativa e, cioè, anche d’ufficio indipendentemente da sollecitazioni o richieste di parte” (Cons. Stato, Sez.IV, 18/01/1996, n. 54; FONTE Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 1997, 177).
L’articolo 1 del dlgs 61/2000, dopo aver affermato che “l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale”, offre le definizioni di varie prestazioni lavorative:
a) per «tempo pieno» l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;

b) per «tempo parziale» l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);

c) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale» quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;

d) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale» quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;

d-bis) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto» quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d);

Sulla legittimità del praticantato part-time soccorre questa massima riporatat in www.inpgi.it:
RETRODATAZIONE ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI GIORNALISTI – PUBBLICISTA PART-TIME (Tribunale di Roma, Lavoro, 27/1/2007, n. 1571)
La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Finegil Ed.le rilevando, nel rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la sussistenza della natura subordinata dell’attività svolta e dello status di praticante di un giornalista con impegno part-time. In merito all’efficacia del provvedimento di iscrizione retroattiva del giornalista al registro dei praticanti, il Tribunale, richiamando la normativa di legge (art. 10 DPR 212/72, art. 3 DPR 384/93), ha ribadito il potere surrogatorio del Consiglio dell’Ordine ogniqualvolta vi sia un omissione ingiustificata del direttore responsabile a rilasciare la dichiarazione di avvenuta pratica. La ratio delle norme – si legge in sentenza – è, infatti, quella di rimuovere ostacoli e discriminazioni all’accesso alla professione giornalistica, assicurando al praticantato “di fatto” i medesimi effetti di quello formalmente iniziato. A ciò consegue che, come retroagisce alla data di effettivo inizio del tirocinio, l’iscrizione nel relativo registro quando vi sia formale dichiarazione del direttore, parimenti retroagisce quando viene accertata del competente consiglio dell’ordine.

2. Lavoro a tempo determinato (dlgs 368/2001). Dal 1° marzo 2005 si applica, per quanto concerne il lavoro a tempo determinato, soltanto il dlgs 368/2001 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001 n. 235. Dice l’articolo 11 (Abrogazioni e disciplina transitoria) del dlgs citato:
“1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l’articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.
2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”.
Il Cnlg Fnsi/Fieg 2001/2005 è scaduto proprio il 1° marzo 2005. Il Dlgs 368/2001, “importando” nel nostro ordinamento una direttiva comunitaria, prevale sulla legge ordinaria n. 69/1963 e sul Dpr n. 115/1965 in tema di iscrizioni al Registro nonché sul Cnlg.
Anche i praticanti delle nostre scuole – sprovvisti ovviamente di copertura previdenziale in quanto studenti – possono (durante il periodo di tirocinio) essere assunti a termine, mantenendo il diritto di “rientrare” nelle scuole a patto che abbiano seguito l’insegnamento delle materie teoriche.

3. Il praticantato giornalistico (legge 69/1963, dpr 115/1965, Cnlg Fnsi/Fieg).
Nella delibera approvata all’unanimità dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia nelle sedute 10 giugno 2004 e 14 marzo 2005 vengono illustrate le linee operative e di indirizzo:
1) per quanto riguarda i praticanti d’ufficio, il Consiglio opera nel rispetto della delibera 12 luglio 1991 del Consiglio nazionale (che ribadisce principi fissati già nel 1986), dell’articolo 36 del Contratto di lavoro, dell’articolo 11 della legge professionale, e degli articoli 43 e 46 del Regolamento per l’esecuzione della legge professionale. Bisogna garantire a tutti i cittadini il godimento degli articoli 2 (tutela della dignità della persona: essere di diritto quello che si è di fatto) e 4 della Costituzione (diritto al lavoro). In sostanza i praticanti giornalisti si dividono secondo queste linee:
a) quelli normalmente assunti (quotidiani, periodici, tg, radiogiornali, testate web);
b) i pubblicisti assunti ex articolo 36 del vigente Cnlg (trattati economicamente come redattori professionisti e con il diritto contrattuale di sostenere l’esame di Stato);
c) quelli che hanno superato il concorso presso l’Ifg e le Scuole della Università Cattolica e dell’Università Iulm;
d) i redattori “di fatto” (cioè coloro che lavorano normalmente, senza essere assunti, presso quotidiani, periodici, tg, radiogiornali, testate web);
e) i “redattori staccati” o “corrispondenti” con incarichi di lavoro su pagine di cronaca elaborate con le tecniche delle cronache cittadine (pubblicisti anche assunti ex articolo 12 del vigente Cnlg);
f) “pubblicisti free lance”, che abbiano compensi complessivi pari al costo di un redattore praticante normale (cioè di almeno 15.500 euro lordi annui). (15.500 euro lordi annui come da delibera 28 novembre 2005).

Il tema della “pratica giornalistica” è trattato nell’articolo 34 della legge professionale: “La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari. Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull’attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro”.
L’argomento viene sviluppato dal Dpr 115/1965 (Regolamento di esecuzione della legge 69/1963) negli articoli 41, 43 e 46.
Anche il Cnlg Fnsi/Fieg (che ha assunto forza di legge con il dpr 153/1961), all’articolo 35, si occupa dei praticanti, imponendo anche regole comportamentali (“Il praticante è tenuto ad informare l’azienda dell’avvenuta modifica della sua posizione amministrativa presso l’Ordine professionale con particolare riferimento a retrodatazione di iscrizione, riconoscimento di periodi di praticantato non comunicati all’atto dell’assunzione”).
All’atto dell’assunzione i praticanti dovranno esibire all’editore la prova documentata del periodo di pratica giornalistica eventualmente svolta presso altri editori di giornali quotidiani, presso agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffusione nazionale o aziende editrici di periodici, corredandola del certificato di iscrizione all’albo professionale dei giornalisti- registro praticanti. Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà:
– impiegato a rotazione in più servizi redazionali e anche presso redazioni decentrate – previo rimborso delle spese concordate – e, comunque, assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale;
– affidato alla guida di un capo servizio o di persona dallo stesso delegata. In nessun caso potranno essere affidate mansioni direttive a praticanti.
Forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche.
I praticanti possono essere assunti in base all’articolo 3 del Cnlg (che prevede contratti a termine, a tempo parziale e di lavoro temporaneo). I praticanti possono essere assunti anche (allegato O) con contratti di formazione e lavoro, che non possono superare la durata di 12 mesi. Il contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno 144 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. A tal fine gli Ordini regionali e le Associazioni regionali della stampa, d’intesa con l’Ordine nazionale, predisporranno corsi di formazione teorici integrativi della pratica aziendale finalizzati anche all’uso dei sistemi redazionali. I corsi di formazione potranno svolgersi presso le strutture universitarie a tal fine ritenute più idonee.
L’articolo 36 (disposizioni in deroga 1, 2 e 3) del Cnlg riconosce ai pubblicisti – i quali svolgono attività giornalistica con orario pieno e con il trattamento contrattuale riservato ai professionisti – il diritto di sostenere l’esame professionale come se avessero superato il praticantato. Con questa norma il contratto sana le posizioni “anomale” nei quotidiani e nei periodici, indipendentemente dal numero dei professionisti presenti nelle redazioni, equiparando così il lavoro già svolto dai pubblicisti al praticantato (Giuseppe M. Berruti, Contratto collettivo dei giornalisti, Jovene Napoli 1987, rif. pag. 138).

4. Per il praticante non c’è soltanto il Contratto Fnsi-Fieg. Il 3 ottobre 2000 è stato firmato il contratto tra Fnsi e Aer/Anti/Corallo, che regola il lavoro giornalistico nelle emittenti radiotelevisive private di ambito locale. In questo contesto è applicato anche il contratto Frt. Nelle piccole testate cartacee sono applicati, invece, il contratto Uspi e quello Assografici (contratto grafico editoriale). I quattro contratti sono lontanissimi dalla “qualità” delle mansioni giornalistiche (e dai minimi) del contratto Fnsi-Fieg, pur parlando di “operatori redazionali>, e . Le aziende Uspi, Frt e Assografici ovviamente possono assumere nelle loro testate non solo giornalisti professionisti e pubblicisti quant’anche praticanti giornalisti.
L’Inpgi non può non accettare i contributi versati dalle aziende, che hanno sottoscritto questi quattro contratti a favore di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti. In verità per il Contratto Aer/Anti/Corallo non esistono dubbi, essendo lo stesso firmato dalla Fnsi, che sigla anche quello “maggiore” con la Fieg.
Le aziende editoriali, dal primo gennaio 1996, che fanno riferimento ai 4 contratti citati, sono, comunque, tenute a versare i contributi sui minimi previsti dal contratto Fnsi-Fieg in base al comma 25 dell’articolo 2 della legge n. 549/1995 (che è la legge finanziaria per il 1996). Dice il comma 25: “In caso di pluralità di contratti di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi nella categoria”. Per quanto riguarda la categoria dei giornalisti, il contratto più rappresentativo è quello Fnsi-Fieg.
C’è da precisare che le aziende, comunque, sono tenute dall’articolo 76 della legge n. 388/2000 ad assicurare esclusivamente con l’Inpgi i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, che lavorano a tempo pieno. Potrebbe accadere (paradossalmente) che giornalisti, dipendenti di testate Frt, Aer/Anti/Corallo, Assografici o Uspi-Unigec, percepiscano i minimi di uno di questi quattro contratti e che siano assicurati con l’Inpgi sulla base dei minimi del contratto Fnsi-Fieg.
La legge professionale e quella sulla editoria non indicano i contratti applicabili ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, anche se il contratto Fnsi-Fieg è la lex contractus della categoria, avendo forza di legge (Dpr 153/1961). I direttori e gli editori delle testate Uspi, Frt, Assografici e Aer-Anti-Corallo, quando assumono praticanti, devono far riferimento esclusivo alla legge professionale e alla sua terminologia.

5. Le conclusioni. Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione del praticante può avvenire a tempo indeterminato, a tempo determinato o a tempo parziale (“di tipo verticale od orizzontale”).
Dall’articolo 34 della legge professionale 69/1963, dagli articoli 41/43/46 del Dpr 115/1965, dall’articolo 35 e dall’allegato O del Cnlg 2001/2005 è possibile trarre una serie di regole vincolanti sul praticantato giornalistico:

Il direttore responsabile della pubblicazione rilascia al praticante una dichiarazione motivata sull’attività giornalistica svolta. La dichiarazione consiste in una indicazione motivata dell’attività svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneità professionale del praticante. Ove la pratica sia stata svolta presso più pubblicazioni, la dichiarazione è rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attività: è così riconosciuta all’aspirante giornalista la possibilità di sommare due o più periodi di praticantato svolti in testate diverse fino al raggiungimento di 18 mesi di pratica prescritti.

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell’interessato, all’immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l’adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall’interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni.

La pratica, nell’ambito dei tre anni di iscrizione nel registro, deve essere continuativa ed effettiva: del periodo di interruzione dipendente da cause di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della decorrenza del termine di cui all’art. 34, ultimo comma, della legge (“Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro”). La pratica, quindi, può essere interrotta e poi ripresa.

La pratica giornalistica si effettua attraverso un’effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall’art. 34 della legge.

Il praticantato può svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilità della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista (come nelle redazioni decentrate e negli uffici di corrispondenza anche esteri, ex art. 5 del Cnlg).

Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica.

L’iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente Consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine agli effetti sul piano contributivo dell’iscrizione al Registro dei praticanti con effetto retrodatato, ha affermato che, ex art 46 (II comma) del Dpr 115/1965, l’iscrizione nel Registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio, dichiarata dal direttore o accertata dal competente Ordine dei Giornalisti. E’ dunque principio incontestabile per la Cassazione che, ove un lavoratore subordinato che di fatto svolge mansioni di giornalista professionista pur senza essere a ciò abilitato, venga iscritto con effetto retroattivo nell’apposito Registro dal Consiglio dell’Ordine, la “retrodatazione” opera non solo sul piano pubblicistico (per l’accesso all’esame da professionista) ma anche sul piano del rapporto assicurativo-previdenziale (Corte di Cassazione, Lavoro, 3/10/2007, n. 20735).

Può essere ammesso a sostenere l’esame di idoneità professionale, il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edite all’estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall’art. 34 della legge, e ciò anche se il praticantato sia stato svolto prima dell’acquisto della cittadinanza italiana.

Ai praticanti si può applicare anche il trattamento fissato nell’articolo 3 del Cnlg (che prevede contratti a termine, a tempo parziale e di lavoro temporaneo). I praticanti possono essere assunti (allegato O) con contratti di formazione e lavoro, che non possono superare la durata di 12 mesi.
Tutto ciò premesso, si può statuire quanto segue:

1) la pratica, “nell’ambito dei tre anni di iscrizione nel registro”, deve essere continuativa ed effettiva, ma (dice l’art. 41 del dpr 115/1965) del periodo di interruzione dipendente da cause di forza maggiore (disoccupazione, malattia, ndr) non si tiene conto e conseguentemente può essere superato il limite dei 3 anni di permanenza del tirocinante nel Registro. Il praticantato si può svolgere presso più testate.

2) nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione del praticante può avvenire a tempo indeterminato, a tempo determinato o a tempo parziale “di tipo verticale” od “orizzontale” (art. 1 del dlgs 61/2000; art. 1 del dlgs 368/2001; artt. 1, 3 e 35 del Cnlg) e anche con contratti di formazione e lavoro, che non possono superare la durata di 12 mesi (allegato O del Cnlg). Il praticantato giornalistico non è inteso dalla legge professionale, né dal suo Regolamento e né dal Cnlg come periodo consecutivo di 18 mesi di apprendimento, normativa questa che, comunque, è abrogata dalle direttive comunitarie in tema di lavoro a tempo determinato e/o a tempo parziale nonché dall’allegato 0 del Cnlg. L’apprendistato della durata di 18 mesi deve essere normalmente svolto “nell’ambito dei tre anni di iscrizione nel registro”, ma bisogna tener conto delle interruzioni dovute “a cause di forza maggiore”. La disoccupazione non può comportare anche la perdita del diritto di sostenere l’esame di abilitazione professionale.

3) ha piena cittadinanza, anche nel mondo multimediale, il «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale» (quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno) oppure di “tipo orizzontale” (quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro). Rimane inteso:
a) che il periodo di 18 mesi di praticantato corrisponde a 396 giornate lavorative (sulla base del mese equivalente a 22 giornate lavorate, come si evince dall’articolo 7 del Cnlg);
b) che il praticante, vincolato a un «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale» (oppure di tipo orizzontale), potrà sostenere l’esame di Stato soltanto quando raggiungerà le 396 giornate lavorate e ciò per rispettare il principio costituzionale dell’uguaglianza rispetto a chi è normalmente assunto con contratto indeterminato;
c) che le interruzioni, di cui al punto 3, tra una prestazione e l’altra sono dettate da causa di forza maggiore (art. 41, primo comma, del dpr 115/1965);
d) che l’Ordine professionale, ente pubblico, debba improntare, attraverso l’attività del Consiglio, le sue delibere alla concreta e puntuale applicazione dei valori costituzionali del rispetto della dignità della persona, dell’uguaglianza, della solidarietà sociale, del diritto al lavoro e alla previdenza (artt. 2, 3, 4, 36 e 38 Cost.) nonché all’applicazione altrettanto concreta e puntuale delle direttive comunitarie (in fatto di lavoro di lavoro a tempo parziale e/o a tempo determinato), che sono prevalenti sulle leggi nazionali.

Il Consiglio nazionale ha fatto proprie nel tempo le delibere dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, che, nel 1974, ha dato vita al praticantato “alternativo a quello redazionale” svolto nelle scuole di giornalismo (senza vincolo di subordinazione e senza applicazione del contratto), e che, nel 1989, ha riconosciuto il “praticantato free lance” (svolto da pubblicisti privi di vincolo di subordinazione e di contratto). In questi casi conta il percorso formativo oppure il tirocinio di fatto svolto da chi riceve istruzioni, – anche per telefono, fax o via internet, giudicate equivalenti a quelle che un praticante “normale” riceve in redazione.

I Consigli dell’Ordine devono riflettere anche sul riconoscimento del praticantato, come già avviene con delibere “d’ufficio”, collegato a contratti di lavoro parasubordinato con iscrizione alla gestione separata dell’Inpgi. I giovani non possono essere penalizzati dall’evoluzione legislativa, che si discosta dal modello tradizionale dell’assunzione a tempo indeterminato (“con orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni”). In questi casi rimane insuperato il diritto dell’Inpgi di pretendere dai datori di lavoro il versamento dei contributi dovuti alla gestione principale, quando le prestazioni professionali presentano elementi che provano la natura subordinata dell’attività svolta: continuità dell’impegno lavorativo, disponibilità ad eseguire le istruzioni date dal responsabile redazionale, inserimento organico nell’attività dell’impresa editoriale, osservanza di un orario di lavoro (Tribunale di Roma, Lavoro, 25/5/2007, n. 10283).

6. Appendice normativa.

6a) Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (1). Ordinamento della professione di giornalista. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1963, n. 49.

Articolo 34. Pratica giornalistica.
La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull’attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31.
Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

6b) Regolamento per l’esecuzione della L. 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista. D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 (1). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 1965, n. 63, S.O.

Articolo 41. Pratica – Decorrenza e durata.
La pratica, nell’ambito dei tre anni di iscrizione nel registro, deve essere continuativa ed effettiva: del periodo di interruzione dipendente da cause di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della decorrenza del termine di cui all’art. 34, ultimo comma, della legge.
Decorso un triennio di iscrizione nel registro il Consiglio regionale o interregionale, sentito l’interessato, delibera la cancellazione del praticante. La deliberazione è notificata entro 10 giorni all’interessato ed al direttore o ai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso i quali è svolta la pratica.
La pratica giornalistica si effettua continuativamente ed attraverso un’effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall’art. 34 della legge (10).
Il praticantato può svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilità della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista (10).
Le modalità di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalistici fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal Consiglio nazionale (10).
Può essere ammesso a sostenere l’esame di idoneità professionale di cui all’art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edite all’estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall’art. 34 della legge, e ciò anche se il praticantato sia stato svolto prima dell’acquisto della cittadinanza italiana (10).
(10) Comma aggiunto dall’art. 9, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

Articolo 43. Dichiarazione di compiuta pratica.
La dichiarazione di cui all’art. 34, secondo comma, della legge consiste in una indicazione motivata dell’attività svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneità professionale del praticante.
Ove la pratica sia stata svolta presso più pubblicazioni, la dichiarazione è rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attività.
Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell’interessato, all’immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l’adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall’interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. E’ fatta, comunque salva – ove ne ricorrano gli estremi – l’azione disciplinare prevista dall’art. 48 della legge (11).
(11) Comma così modificato dall’art. 10, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

Articolo 46. Ammissione alla prova di idoneità professionale.
1. Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere isciritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica prevista dall’art. 29, primo comma, della legge.
2. L’iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

6c) Dlgs 25 febbraio 2000 n. 61 (1). Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2000, n. 66.

Articolo 1. Definizioni.
1. Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a) per «tempo pieno» l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati (2);
b) per «tempo parziale» l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
c) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale» quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
d) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale» quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
d-bis) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto» quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) (3);
e) per «lavoro supplementare» quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.

6d) Dlgs 6 settembre 2001, n. 368 (1). Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235.

Articolo 1. Apposizione del termine.
1. È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto
scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l.
3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
………………………………..
Per saperne di più:

I PRATICANTI GIORNALISTI
NELLA LEGGE
E NELLA GIURISPRUDENZA.

ricerca di Franco Abruzzo
docente universitario a contratto
di “Diritto dell’Informazione”

in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1312
…………………………………

data, 14 novembre 2007

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