Prosegue l’iter avviato dallo Stato al fine di promuovere l’alfabetizzazione informatica dei cittadini. Con il DPCM 6 maggio 2009, pubblicato nella G.U. n. 199 del 25 maggio 2009, sono state infatti definite, tra l’altro, le modalità di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata, definita “PEC”, assegnata ai cittadini ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-bis, comma 5, del D.L. 185/2008 (convertito con modificazioni, nella L. 2/2009). Ciò con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione. Si ricorda che il suddetto art. 16-bis, comma 5, ha stabilito che, allo scopo di realizzare gli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, venga attribuita, ai cittadini che ne facciano richiesta, una casella di posta elettronica certificata. La previsione ha la finalità di consentire lo scambio di documenti ed informazioni in via telematica tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali (come previsto dall’art. 6 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005), ivi compreso l’inoltro di istanze, e con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Il medesimo art. 16 –bis, al comma 7, ha appunto rinviato all’emanazione di un apposito D.P.C.M. (su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), per la definizione, tra l’altro, delle modalità con cui deve avvenire la concessione e l’uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. Con il Decreto in argomento, dunque, il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto stabilendo che il cittadino che abbia compiuto la maggiore età, anche se residente all’estero, può richiedere l’assegnazione di un indirizzo di PEC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite il soggetto a cui viene affidato il servizio di PEC ai cittadini (c.d. affidatario del servizio). Non sono previsti oneri a carico del cittadino sia per l’attivazione della casella di PEC che per le comunicazioni che transitano per la predetta casella. E’ poi specificato nell’allegato A al Decreto che la richiesta dell’attivazione dell’utenza personale di posta elettronica certificata deve essere effettuata da parte del cittadino interessato sul sito appositamente dedicato a tale servizio, nel quale sono anche riportate le informazioni necessarie quali: le regole per l’attivazione e l’utilizzo del servizio; i requisiti tecnici per l’accesso al medesimo; le buone prassi per l’utilizzo del servizio in condizioni di massima sicurezza; i manuali d’uso di riferimento, nonché gli obblighi contrattuali dell’affidatario del servizio e la normativa di riferimento. Una volta effettuata la richiesta, mediante registrazione con compilazione di appositi campi e l’inserimento di una password soggetta ad aggiornamento periodico, per l’attivazione dell’utenza di posta elettronica certificata il cittadino dovrà recarsi presso uffici pubblici o aperti al pubblico, il cui elenco è visionabile sul sito di richiesta del servizio. Nell’ufficio abilitato il cittadino dovrà sottoscrivere la richiesta e riceverà le credenziali di accesso al servizio di posta elettronica certificata. E’ poi stabilito che l’uso del servizio è personale e riservato, per cui non è possibile cedere la propria utenza a terzi o accedere ad un’utenza per conto di terzi. Quanto ai vantaggi della PEC, il suo utilizzo consente l’invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione, ai sensi dell’art. 48 del Codice dell’amministrazione digitale, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. Tra i documenti figurano anche le istanze, per le quali le pubbliche amministrazioni devono richiedere la sottoscrizione mediante firma digitale, come previsto dall’art. 65, comma 2, del sopra detto Codice. In merito al loro valore probatorio, il D.P.C.M. prevede che “L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005”, secondo cui “Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza”. Qualora il cittadino decida di recedere dal servizio di posta elettronica certificata, le sue comunicazioni con la pubblica amministrazione si realizzeranno secondo le procedure tradizionali. (D.A. per NL)