Biel-Bienne, 30.08.2007 – L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) mette a concorso concessioni per l’emittenza in Svizzera di 41 programmi radiofonici locali-regionali su OUC e di 13 programmi televisivi regionali. Le candidature possono essere inoltrate fino al 5 dicembre 2007 e le concessioni saranno rilasciate dalla primavera del 2008 dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
Ad inizio luglio 2007, il Consiglio federale ha definito le zone di copertura delle radio OUC e delle televisioni regionali con mandato di prestazioni e stabilito il numero di concessioni. Il prossimo 4 settembre, l’UFCOM metterà dunque a concorso concessioni per l’emittenza di 41 programmi radiofonici su OUC e di 13 programmi televisivi regionali. In base al nuovo ordinamento in materia radiotelevisiva, necessita di una concessione solo chi chiede una partecipazione al canone oppure intende utilizzare le frequenze, una risorsa limitata, a condizioni preferenziali. Per le restanti stazioni radiofoniche e televisive vige un semplice obbligo di notificazione.
Avete presente Cronache marziane di Ray Bradbury? Ecco, uno finisce inevitabilmente per provare certe sensazioni di straniamento quando viene a sapere che nell’Europa civile gli Stati regolano in questo modo, con la tranquilla applicazione di una legge chiara e ben definita, la nascita di nuove stazioni radio e televisive. Osservo en passent che in base alla normativa elvetica, gli imprenditori o le associazioni no profit che diventano titolari di licenza devono assolvere anche precisi obblighi di natura sindacale. Difficile che nella Svizzera del capitalismo sfrenato il lavoratore di una stazione radio possa recarsi al mattino in redazione e scoprire, come è accaduto recentemente a Milano ai colleghi di Radio MilanInter, che l’ufficio non c’è più e che le frequenze dell’emittente sono state cedute nottetempo in un’operazione che ha molto poco a che fare con il “mercato” e somiglia piuttosto alla lotta tra clan per il controllo dei bordelli più frequentati.
Così mi sono immaginato di partire per una difficile missione spaziale. Verso il remoto pianeta Svizzera…
Oggi, nella sua spavalda esplorazione dell’universo sconosciuto della Radio, l’astronave RP affronta un viaggio mai tentato prima. Quello verso il lontanissimo pianeta Svizzera. Lo so, è un’impresa disperata. La distanza che separa la mia abitazione milanese dal confine di Chiasso è siderale, saranno oltre 50 kilometri. Ma un po’ di immaginazione e soprattutto il fedele terminale collegato alla psicoragnatela a Interpolazione di Positroni (IP), forse ci permetteranno di gettare per qualche fragile picosecondo lo sguardo sulla normativa che regola, sul pianeta Svizzera, la radiofonia. Si parte.
Ecco, già l’immaginazione e le terribili distorsioni psicodimensionali della rete IP cominciano a giocare brutti scherzi. Il sito dell’UFCOM, l’autorità garante del pianeta abitato dagli El-Veh-Tsi, è leggibilissimo, in italiano, francese e tedesco. Le numerose informazioni sono ordinatissime e vengono presentate attraverso una interfaccia elegante e razionale. Dev’essere proprio una illusione psico-ottica: se con il mio terminale positronico cerco di leggere qualcosa sui siti di Agcom o del Ministero delle comunicazioni tutto appare confuso e raffazzonato, come dev’essere. Non trovi un’informazione manco a pagarla. E solo Zort sa quanto abbiamo pagato per svilupparli, questi due siti.
Navigando per le pagine del sito el-veh-tico UFCOM, subito salta all’occhio una notizia recente, che chiaramente deve essere annoverata tra le illusioni che la velocità positronica induce, attraverso un subdolo delirio, nella mente del viaggiatore. Con la vista ormai annebbiata leggo che sul pianeta Svizzera viene bandita una Pubblica Gara. Il linguaggio burocratico è comprensibile e lineare, sicuramente un altro inganno:
Visti l’articolo 45 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) e l’articolo 43 dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV), l’UFCOM mette a concorso concessioni per l’emittenza in Svizzera di 41 programmi radiofonici locali–regionali su OUC e 13 programmi televisivi regionali. Le singole zone di copertura sono definite nell’allegato 1 all’ORTV (Emittenti radiofoniche con mandato di prestazioni; zone di copertura per la diffusione nella banda OUC) e nell’allegato 2 all’ORTV (Emittenti televisive regionali con partecipazione al canone; zone di copertura).
In totale vengono messe a concorso 54 concessioni per l’emittenza di programmi in base agli allegati 1 e 2 all’ORTV:
− 12 concessioni radiofoniche e 13 concessioni televisive per emittenti private con mandato di prestazioni e partecipazione al canone, conformemente all’articolo 38 capoverso 1 lettera a LRTV
− 9 concessioni per emittenti radiofoniche complementari e senza scopo di lucro con mandato di prestazioni e partecipazione al canone, conformemente all’articolo 38 capoverso 1 lettera b LRTV.
− 20 concessioni per emittenti radiofoniche private con mandato di prestazioni senza partecipazione al canone, conformemente all’articolo 43 capoverso 1 lettera a LRTV.
Cercando di farmi strada tra le percezioni illusorie e le scarne verità che emergono dall’analisi antipositronica del documento, vengo insomma a sapere che in Svizzera dovrebbero entrare in funzione 41 nuove stazioni FM, le OUC di questo avanzato pianeta a economia agricolo-bancaria. Le stazioni potranno trasmettere in tecnologia analogica o digitale. Dodici delle nuove stazioni saranno autorizzate a percepire una quota (in ogni caso mai superiore al 50% delle spese di esercizio) dei proventi dal canone radiotelevisivo versato dai cittadini (una tassa!!!!! sul pianeta Svizzera la pressione fiscale dev’essere più insopportabile della gravità, meno male che mi trovo qui, protetto nella mia impenetrabile capsula in lega di berlusconio-briator-bossite). Solo il sapiente intervento del mio software ermeneutico mi aiuta a capire che una percentuale di questo canone viene utilizzato in Svizzera a parziale copertura dei costi che le emittenti devono sostenere per coprire aree rurali e pubblicitariamente povere. Altre venti stazioni dovranno operare senza percepire quote di canone e infine nove saranno di tipo comunitario no-profit (ma con partecipazione al canone).
Scartabellando nell’ordinatissimo (ormai non mi frega più, so che l’ordine è solo fittizio) sito UFCOM, trovo una misteriosa tabella da cui mi sembra di intuire che ogni bacino locale-regionale in cui è diviso il pianeta Svizzera potrà ospitare solo un determinato numero di stazioni. Solo due stazioni, per esempio, potranno funzionare nella regione meridionale del pianeta, che gli abitanti chiamano T-tchi ‘no. Un’altra tabella spiega dettagliatamente la morfologia di questi bacini di copertura, indicando anche i comuni che dovranno ricevere il segnale in FM/OUC. La totale assurdità di questo principio mi fa capire che anche questa, ahimè, è sicuramente una illusione. Le licenze, che verranno concesse per il periodo a partire dal 2008 scadranno nel 2019 e avranno quindi una durata di dodici anni. Quante cose possono succedere in dodici anni.
Quarantun nuove stazioni radio in un pianeta solo? Così, di colpo… “Mandateci le vostre richieste (clicca qui per i moduli), leggi i requisiti, gli obblighi e il regolamento (clicca qui, qui e qui) e noi valuteremo e assegneremo in base ai pochi articoli della LRTV e alla ORTV.” Ma chi credono di infinocchiare questi El-veh-tsi? Tutti sanno che se uno vuole aprire una nuova stazione deve prima costringere quella vecchia a chiudere e a cedere gli impianti, di solito pagando diversi badalucchi di dindini. Al cambio, in Svizzera, farebbero più o meno cinque triliardi di Frahn-ki, ma quelli i soldi li ricevono pure. Leggete queste poche righe, ricordando sempre che la semplicità apparente può celare una oscura menzogna.
3.2. Diritti
3.2.1. Diritto d’accesso
Le concessioni per l’emittenza di programmi radiofonici conformemente all’articolo 38 capoverso 1 e all’articolo 43 capoverso 1 lettera a LRTV conferiscono al titolare un diritto d’accesso. Dato che nella gamma OUC le concessioni di radiocomunicazione non vengono messe a concorso ma attribuite in aggiunta alle concessioni per l’emittenza di programmi, il diritto d’accesso sfocia di fatto nel diritto a una concessione di radiocomunicazione. La concessione di radiocomunicazione autorizza l’emittente a diffondere il suo programma via etere in standard analogico su frequenze OUC nella zona di copertura definita nella concessione. Inoltre, gli garantisce la possibilità di diffondere il suo programma senza variazioni anche in standard digitale su frequenze OUC; i dettagli tecnici della trasmissione sono disciplinati nella concessione di radiocomunicazione.
Le concessioni per l’emittenza di programmi televisivi conformemente all’articolo 38 capoverso 1 lettera a LRTV conferiscono al titolare il diritto a diffondere il suo programma su linea nella zona di copertura a lui assegnata (art. 59 LRTV e art. 54 ORTV). Ove espressamente previsto dall’allegato 2 all’ORTV, il titolare della concessione ottiene anche il diritto di diffondere il suo programma via etere in standard digitale.
3.2.2. Partecipazione al canone
Le concessioni di cui all’articolo 38 capoverso 1 LRTV danno diritto a una partecipazione al canone definita per la corrispondente zona di copertura (cfr. tabella allegata). Non appena la decisione sulla concessione passa in giudicato, all’emittente viene versato al massimo l’80 per cento della partecipazione al canone annua al pro rata del periodo rimanente dell’anno in corso; in seguito, tale versamento viene effettuato all’inizio di ogni anno. Il pagamento del saldo avviene sempre dopo la verifica del consuntivo presentato dall’emittente (art. 42 cpv. 1 LRTV).
La partecipazione al canone annua di un’emittente non può superare il 50 per cento dei suoi costi d’esercizio. Per le emittenti televisive quest’importo può raggiungere al massimo il 70 per cento, se l’adempimento del mandato di prestazioni nella loro zona di copertura necessita di un onere particolarmente elevato. I valori massimi validi per le singole emittenti sono fissati nelle rispettive concessioni (cfr. tabella allegata).
Il Dipartimento riesamina di regola dopo cinque anni le partecipazioni al canone dell’emittente e se del caso le fissa nuovamente (art. 39 cpv. 2 ORTV).
3.3. Obblighi
Le concessioni prevedono l’obbligo di adempiere un mandato di prestazioni specifico in materia di programmi (art. 38 cpv. 1 e art. 43 cpv. 2 LRTV) e di pagare una tassa di concessione (art. 22 LRTV). Si applicano inoltre gli obblighi generali validi per le emittenti conformemente alla LRTV e all’ORTV (notifica dei cambiamenti, statistica, rendiconto, ecc.). In casi specifici è possibile che vengano previsti oneri riguardanti l’infrastruttura tecnica per la copertura della zona di diffusione attribuita.
Basta, è giunto il momento di tornare, le finestre psico-temporali si stanno chiudendo. Addio pianeta Svizzera, ti lascio alla tua radiofonia impossibile.