Definite, con il decreto n. 102/2011, in vigore dal 9 luglio 2011, le modalità operative e le condizioni di intervento del Fondo start-up, il Fondo rotativo che favorisce la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione da parte di imprese singole o associate.
Il decreto, adottato dal Ministero dello sviluppo economico, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 dell’8 luglio 2011. Società destinatarie sono le imprese di nuova costituzione, con sede sociale in Italia o in altro Paese dell’Unione europea, appositamente costituite, nella forma di società di capitali, da raggruppamenti di piccole e medie imprese o da singole PMI operanti in Italia per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi al di fuori dell’Unione europea. Il fondo, istituito dalla L. n.99/09 presso la Tesoreria dello Stato, ha una dotazione iniziale di 4.000.000 di euro. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di interventi, a condizione di mercato, per facilitare la fase iniziale dei progetti di internalizzazione promossi in Paesi al di fuori dell’Unione europea da singole imprese piccole e medie o da loro raggrupamenti, costituiti sotto forma di società di capitali, attraverso la costituzione di un’apposita società con sede in Italia o in altro Paese dell’Unione europea. Le piccole e medie imprese, in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, vengono così definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale. L’intervento del Fondo è temporaneo e non di controllo e non può superare in ogni caso il 49% del capitale sociale della società destinataria, per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro. La durata dell’intervento del Fondo è da 2 a 4 anni, fino ad un massimo di 6 anni, qualora la specificità del progetto lo richieda. Le richieste di intervento devono essere presentate dalle imprese alla Simest Spa, soggetto gestore, che provvede all’istruttoria ed effettua per conto del Ministero dello sviluppo economico tutte le attività previste. Entro 60 giorni dalla presentazione, le richieste di intervento complete di tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto e della relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato di indirizzo e controllo, costituito presso il ministero dello sviluppo economico, che delibera sulle richieste. Funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo e sull’effettiva realizzazione dei progetti approvati sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico.