Cassazione civile Sentenza, Sez. VI, 02/08/2007, n. 31669 – M.
di Giuseppe Amato, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma
da Il Quotidiano Giuridico – Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 13/9/anno 2007
Il reato di omissione di atti d’ufficio (articolo 328, comma 2, c.p.), sotto il profilo dell’elemento soggettivo, richiede la prova della consapevolezza del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio di avere ingiustificatamente omesso di dare risposta all’intimazione del privato.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. VI, 02/08/2007, n. 31669 – M.)