di Giuseppe Amato, sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma
da Quotidiano Giuridico (www.ipsoa.it)
In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca è ipotizzabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto pubblicato, il giornalista abbia assolto all’obbligo di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa: a tal fine, non basta l’affidamento riposto in buona fede sull’attendibilità della fonte, occorrendo, quando ciò è possibile, una verifica fatta attraverso l’interpello diretto della la persona che della pubblicazione risulterebbe lesa, anche per riceverne eventuali giustificazioni o spiegazioni.
(Cassazione penale Sentenza, Sez. V, 19/07/2006, n. 25003 – C.)