E’ opportuno che le Camere di commercio si astengano dal sanzionare le società che omettono di comunicare il proprio indirizzo di PEC entro il 29 novembre, potendo considerare, come corretto, anche l’adempimento effettuato entro l’inizio del nuovo anno.
Queste le indicazioni impartite, con circolare del 25 novembre 2011, n. 224402, dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad integrazione del contenuto della precedente circolare dello scorso 3 novembre, con la quale erano state fornite alle C.C.I.A.A. le procedure operative in materia, in vista dell’adempimento previsto, in capo alle società, dall’art. 16, comma 6, del D.L. 185/2008, (convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), di comunicare, entro il 29/11/2011, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese. La nota del 3 novembre specificava, tra l’altro, che il mancato rispetto del suddetto termine avrebbe comportato l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. Tuttavia – come si legge nella recente circolare del Dicastero – “sono nel frattempo pervenute numerose segnalazioni da parte dei soggetti gestori del sistema di posta elettronica certificata, circa l’impossibilità di fare fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di p.e.c. concentratasi nell’imminenza del termine sopra indicato (29/11/2011, ndr), in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso”. Tale circostanza ha portato il Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico a comunicare alle Camere di Commercio di astenersi, in questa prima fase di applicazione della disposizione in questione, dall’irrogazione delle sanzioni alle società o ai soggetti che non comunichino la PEC entro il termine previsto. Ciò al fine di “evitare contenzioso di presumibile esito sfavorevole”, considerato che, alla luce delle segnalazioni dei gestori della PEC, diventa impossibile secondo il Ministero “individuare, in capo ai soggetti tenuti all’adempimento in parola, l’elemento soggettivo (dolo o colpa) che, ai sensi dell’art. 3 della legge 689/81, è presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa”. In tale contesto è stato suggerito di considerare “corretto adempimento”, e come tale non sanzionabile, la comunicazione dell’indirizzo PEC effettuata entro il 31/12/2011. “Finché non vi siano nuovi e diversi elementi di informazione e valutazione – si legge in merito nella circolare – desumibili anche dalla circostanza che il ritardo nell’adempimento non sia più prevalente o, comunque, non sia più così diffuso da evidenziare la persistenza di oggettive difficoltà e, comunque, ragionevolmente, almeno fino all’inizio del nuovo anno, si suggerisce di ritenere quindi, in generale, come “corretto adempimento” anche quello tardivo effettuato entro tale data”. (D.A. per NL)