Pay tv. La ricezione illegale di Sky può costare cara: palermitano condannato a 4 mesi di reclusione e 2mila euro di multa

paytv pirata - Pay tv. La ricezione illegale di Sky può costare cara: palermitano condannato a 4 mesi di reclusione e 2mila euro di multa

Usare codici di contrabbando per la decodifica del segnale Sky costa caro: la corte di Cassazione ha confermato la condanna a 4 mesi di reclusione e al pagamento di 2 mila euro di multa comminata dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Palermo nei confronti di un palermitano per la violazione del disposto dell’ art. 171-octies della legge sulla protezione del diritto d’autore (n. 633 Del 1941).
La prova del reato è consistita nella  mancanza dell’apposita Sky card nell’abitazione dell’imputato, che però riusciva tranquillamente a vedere i canali della pay tv di Sky sul proprio televisore.
Il 52enne in sede di ricorso si era difeso dicendo di aver acquistato i codici online, cercando così di spiegare l’assenza di una card fisica e di escludere il carattere fraudolento della propria condotta.

Di tutt’altro avviso sia le corti di merito che la Cassazione, le quali hanno inflitto e confermato la pena all’imputato, giudicato colpevole alla luce del disposto dell’art. 171 octies. La norma prevede che sia punibile “chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale”.
La decodificazione del segnale Sky sarebbe avvenuta in maniera fraudolenta perché non è stata utilizzata l’apposita card riservata agli abbonati, ma un codice acquisito tramite modalità alternative (c.d. “card sharing”) non previste e dunque fraudolente.
L’installazione di un decoder collegato alla rete LAN e al televisore, poi, implica l’ “utilizzo ad uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive” che la norma indica come elemento necessario all’integrazione della fattispecie.
Secondo questa ricostruzione, in effetti, non sembra esserci via di scampo per il signore palermitano condannato, la cui difesa si è vista censurare anche il motivo di ricorso incentrato sull’assenza di uno scopo di lucro: la norma  è chiara nello stabilire la sanzionabilità del comportamento anche in caso di “uso privato”, quindi non solamente in caso di lucro economico da parte di chi mette in atto il comportamento vietato. (P.B. per NL)

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