Raccomandazioni del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria in previsione della convocazione dei comizi elettorali.
In data 3 Marzo 2014, in previsione della convocazione dei comizi elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento europeo, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria rammenta a tutti i Ministeri e a tutte le Amministrazioni centrali dello Stato e alle loro sedi che, ai sensi dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a partire dalla data della pubblicazione del DPR di indizione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato “a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Il Dipartimento rende poi noto che per tutte quelle attività di comunicazione ritenute indispensabili e indifferibili per l’efficace svolgimento e per l’asservimento delle proprie funzioni istituzionali, le Amministrazioni interessate saranno tenute a richiedere un preventivo parere all’Agcom. Le iniziative di comunicazione, effettuate in forma impersonale, dovranno recare esclusivamente l’emblema della Repubblica, oltre a eventuali strumenti di comunicazione informativa (numero verde, sito internet, ecc.). Pertanto, il parere positivo dell’Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni dovrà essere allegato a qualsiasi richiesta indirizzata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria per la messa in onda delle proprie iniziative di comunicazione a carattere pubblicitario sulle reti Rai (ai sensi del combinato disposto della legge 7 giugno 2000, n.150, art. 3 e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, art. 45, comma 2, lettera g). (V.R. per NL)