In occasione delle campagne relative alle imminenti competizioni amministrative del 15 e 16 maggio e ai referendum del 12 e 13 giugno si applicano le nuove disposizioni in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi dettate dalla delibera Agcom 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
Sia il regolamento che disciplina la par condicio per le elezioni amministrative (delibera 80/11/CSP) che la recente delibera sui referendum che si svolgeranno nel mese di giugno (n. 98/11/CSP, in corso di pubblicazione sulla G.U.) rinviano, appunto, per la regolamentazione della diffusione dei sondaggi, al nuovo regolamento dell’Autorità che si applica ai sondaggi diffusi o pubblicati sui mezzi di comunicazione di massa nell’ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico o di edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici. Fermo restando il divieto, nei quindici giorni che precedono la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, di diffondere i risultati (anche parziali) di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto, è stabilito che, al di fuori di tale periodo, la diffusione dei risultati dei sondaggi possa avvenire solo mediante apposite procedure. I sondaggi devono innanzitutto essere accompagnati da una nota informativa contenente i seguenti dati: soggetto che ha realizzato il sondaggio; nome del committente e dell’acquirente; estensione territoriale del sondaggio; consistenza numerica del campione di rispondenti, numero o percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate; data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio; indirizzo o sito internet dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio. Tale documento deve essere redatto a cura del soggetto che realizza il sondaggio. Esso contiene i dati riportati nella nota informativa ed inoltre indica: il titolo del sondaggio; il mezzo di comunicazione di massa su cui è pubblicato o diffuso; la data di diffusione; i temi/fenomeni oggetto del sondaggio; la popolazione di riferimento; il metodo di campionamento; la rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine di errore; il metodo di raccolta delle informazioni ed il testo integrale di tutte le domande con la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda. Il soggetto realizzatore ha l’obbligo di inviare il citato documento al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della pubblicazione sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it. L’invio deve avvenire entro il termine di 48 ore dalla notifica scritta con cui il mezzo di comunicazione di massa rende noto al soggetto realizzatore la data in cui verrà diffuso o pubblicato il sondaggio. Dai sondaggi vanno distinte le manifestazioni di opinione, che non hanno valore scientifico, trattandosi di raccolta di opinioni non basata su procedure di campionamento ma sulla partecipazione spontanea di soggetti, che permette al pubblico di esprimere preferenze o pareri il cui risultato non può essere generalizzato. (D.A. per NL)