L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ritorna sui suoi passi e modifica la disciplina dettata per la seconda fase della campagna elettorale con riguardo alle trasmissioni informative.
Con la delibera n. 31/10/CSP, l’Agcom ha infatti annullato, in via di autotutela, quelle parti del provvedimento n. 25/10/CSP ritenute dal TAR del Lazio, in sede cautelare, non conformi all’articolo 2 della legge 22 febbraio 2000 e alle pronunzie della Corte costituzionale. Come noto, l’Agcom, con la delibera n. 25/10/CSP aveva previsto, per le emittenti radiotelevisive private nazionali, una regolamentazione analoga a quella dettata per la Rai dalla Commissione di Vigilanza. Era stato perciò stabilito all’art. 3, comma 4, che a decorrere dall’ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche dovessero essere collocate negli spazi radiotelevisivi ospitanti le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto, e che, nello stesso periodo, le trasmissioni di informazione, con l’eccezione dei notiziari, fossero disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica (art. 6, comma 5). Come chiarito nel preambolo del provvedimento n. 31/10/CSP, lo scorso 12 marzo, accogliendo i ricorsi proposti da Telecom Italia Media Spa e Sky Italia Srl contro la predetta delibera, il TAR Lazio ha sospeso il provvedimento “nella parte in cui, in violazione dell’art. 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del distinguo operato, agli effetti del rispetto del principio della par condicio da parte delle emittenti private, dal giudice delle leggi fra “programmi di informazione” e “comunicazione politica radiotelevisiva”, ha illegittimamente esteso ai programmi di informazione la disciplina dettata per la comunicazione politica”. Pertanto, se il Cda della Rai, nonostante le ordinanze del TAR, ieri è rimasto fermo nella sua decisione di sospendere i talk show politici dalle reti pubbliche, l’Autorithy è invece intervenuta eliminando, innanzitutto, l’obbligo delle emittenti nazionali di collocare le tribune politiche negli spazi previsti per i programmi di approfondimento ed annullando, tra l’altro, la disposizione che estendeva alle trasmissioni di informazione (con l’eccezione dei notiziari) le regole proprie della comunicazione politica a partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature. Il nuovo provvedimento, in aderenza ed attuazione a quanto previsto dalla L. n. 28/2000, ha inoltre disciplinato le modalità di trasmissione dei programmi di comunicazione politica da parte delle emittenti nazionali, prevedendo che le stesse debbano essere collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00 da parte delle tv e all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1.00 del giorno successivo da parte delle emittenti radiofoniche. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è inoltre intervenuta, con la delibera n. 30/10/CSP, in materia di tutela del pluralismo dell’informazione durante la campagna elettorale in corso, richiamando le emittenti radiotelevisive pubbliche e private nazionali al rispetto, nei notiziari, dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste concorrenti. Ciò in considerazione del fatto che “la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve comunque sempre conformarsi, pur nel riconoscimento dell’autonomia editoriale di ciascuna testata, al principio della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione di tutti i soggetti politici competitori, ai fini del corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico”. (Daniela Asero per NL)