Pubblicità del codice disciplinare, titolarità dell’azione disciplinare, sanzioni nei confronti dei dirigenti, rapporto tra procedimento disciplinare e penale.
Su queste materie, recentemente modificate dal decreto legislativo n. 150/09 sull’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, è intervenuta a fornire chiarimenti la circolare n. 14 del 23 dicembre 2010 del Dipartimento della funzione pubblica. Queste alcune delle indicazioni fornite. I datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno l’obbligo di portare a conoscenza dei lavoratori il codice disciplinare, cioè l’insieme delle norme relative alle possibili infrazioni, alle sanzioni e alle procedure di contestazione. La circolare della Funzione Pubblica precisa che le amministrazioni potranno completamente sostituire la pubblicità tramite affissione con la pubblicazione on line solo se l’accesso alla rete internet sia consentito a tutti i lavoratori, tramite la propria postazione informatica. Il codice disciplinare deve essere pubblicato, con adeguato risalto e indicazione della data, oltre che sull’home page internet anche di quella intranet dell’amministrazione. Le amministrazioni devono precostituire una prova dell’avvenuta pubblicazione, al fine di poter sviluppare la difesa nell’ambito di un eventuale contenzioso, chiedendo alla struttura interna competente alla pubblicazione di comunicare formalmente l’avvenuto adempimento. La pubblicità deve riguardare anche il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in quanto tali regole integrano le norme contenenti le fattispecie di illecito disciplinare previste dai contratti collettivi e dalla legge.