Fino al 1993, i dipendenti pubblici condannati penalmente, qualunque fosse la pena, venivano automaticamente licenziati.
La Corte Costituzionale nel 1999 ha definitivamente eliminato ogni forma di automatismo imponendo che un eventuale licenziamento debba comunque arrivare solo dopo un procedimento disciplinare da parte dell’amministrazione. Il Parlamento ha dovuto così innovare nel 2001 il sistema dei licenziamenti dei pubblici dipendenti, prevedendo il licenziamento diretto solo nei casi di corruzione, concussione e peculato dopo una sentenza di condanna superiore a tre anni. Questa scelta non ha però tenuto conto delle riduzioni di pena possibili grazie a patteggiamento o a rito abbreviato: è proprio su questa lacuna che è intervenuto il disegno di legge approvato. E’ stato inoltre deciso di rafforzare le funzioni centrali di monitoraggio per superare l’inaccettabile inerzia di molte amministrazioni nell’avviare e nel condurre i procedimenti disciplinari nei confronti dei propri dipendenti. Il disegno di legge prevede infatti che: la segreteria del giudice,contrariamente a quanto avviene oggi, dovrà trasmettere la sentenza di condanna all’ufficio responsabile affinché questo possa avviare tempestivamente i procedimenti disciplinari: i tempi per la conclusione del procedimento decorreranno da quel preciso momento; il funzionario responsabile del mancato avvio del procedimento disciplinare sarà giudicato per danno all’immaginedell’amministrazione davanti alla Corte dei Conti; tutte le sentenze di condanna superiore ad un anno dovranno essere trasmesse all’ispettorato della Funzione Pubblica che chiederà conto alle amministrazioni dell’avvio e dell’esito del procedimento disciplinare.