In particolare, il provvedimento prevede:
che le amministrazioni siano tenute a definire e rendere pubblici i tempi per la
conclusione di una pratica; che, qualora non lo facciano, i termini siano ridotti a 30
giorni (oggi sono 90); che i tempi massimi non possano comunque superare i 90
giorni, fatte salve le eccezioni previste dalla legge o da appositi decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri; che le amministrazioni misurino i tempi effettivi e
predispongano ogni anno dei piani “taglia tempi”. Le amministrazioni inadempienti
sono tenute al risarcimento del danno provocato dal mancato rispetto del termine di
conclusione del procedimento e sono sanzionate per il ritardo mediante una “multa”
a favore del cittadino. La misura della “multa” e le modalità di pagamento verranno
stabilite con un regolamento adottato su proposta del Presidente del Consiglio e con
regolamenti di regioni, province e comuni. I gestori pubblici e privati di servizi di
pubblica utilità (come acqua, luce, telefono) sono tenuti a corrispondere agli utenti un
indennizzo automatico e forfettario in caso di mancato rispetto degli standard di qualità
e quantità definiti e pubblicati nelle carte dei servizi. L’indennizzo potrà anche essere
detratto dalla bolletta.
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pa_nicolais/index.html