P.A. lumaca. Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi

Tempi duri per le amministrazioni inefficienti che, in certi casi, saranno costrette a pagare 30 euro per ogni giorno di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministravi avviati su istanza di parte e per i quali corre l’obbligo di pronunciarsi.

Il completamento della riforma che nel 2012, intervenendo sulla legge 7 agosto 1990, n. 241 (normativa quadro per i procedimenti amministrativi e per l’accesso agli atti detenuti da una P.A. applicabile anche a quei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative) aveva previsto (art. 2, commi 9-bis e ss.) l’intervento di un potere sostituivo a colmare le inefficienze dell’Ufficio pubblico inerte, giunge con il recentissimo decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. L’art. 28 di tale atto governativo denominato “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, reca nella rubrica proprio il titolo del presente contributo, prevedendo un diritto all’indennizzo che si applicherà “con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento”, il cui importo massimo, però, non dovrà superare i 2.000 euro. Visti i tempi con i quali talune amministrazioni si gongolano nei meandri di istruttorie bloccate in imperscrutabili limbi amministrativi, la mancata previsione di un tetto agli esborsi avrebbe probabilmente creato una voragine nei conti dello Stato. Altro correttivo – che indubbiamente mutila e non di poco la forza deterrente che tali misure potrebbero riverberare sugli apparati ministeriali – è certamente rappresentato dalla previsione contenuta al comma 10 del Decreto, in base alla quale “Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente a detta data di entrata in vigore”. Insomma, neanche il Governo crede in un rinsavimento della P.A. all’insegna di gestioni competitive, riservando – a quanto pare di capire – solo ad un numero limitato di incombenze amministrative la “sanzione” dell’inefficienza pubblica. Ad ogni modo, la procedura prevista non sembrerebbe complessa, ma i termini per azionarla proficuamente sono tassativi. Difatti, il malcapitato istante che non riceve riscontro è tenuto a ricorrere al potere sostitutivo di cui al comma 9-bis dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 entro sette giorni dalla scadenza del termine previsto per il procedimento, e sarà lo stesso funzionario preposto all’esercizio di tale prerogativa (normalmente il dirigente generale della P.A. procedente) a provvedere alla liquidazione dell’indennizzo. Nel caso in cui l’inerzia perduri anche nella fase “commissariale” – considerando che il provvedimento richiesto è previsto venga adottato dal sostituto in un termine pari alla metà di quello già spirato – il privato potrà ricorrere presso il competente T.A.R. avverso il silenzio mantenuto dall’Amministrazione, mantenendo il diritto all’indennizzo che – se richiesto – il Collegio potrà liquidare, ma in via non cumulativa rispetto al risarcimento del danno di cui all’art. 2-bis legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 28, comma 9, del c.d. “Decreto del fare” in commento). Un’ultima annotazione – anche se per molti scontata – pare opportuno spenderla per evidenziare come il computo dei termini debba avviarsi dalla data di ricezione da parte dell’Ufficio dell’istanza per la quale corre un obbligo di pronunciamento. Sono esclusi da questa disciplina, che dopo i previsti 18 mesi di sperimentazione e monitoraggio dovrà essere rimodulata ed eventualmente estesa ad altre casistiche nell’ambito di un apposito D.P.R., i casi di “silenzio qualificato” dell’Amministrazione e “concorsi pubblici”. Resta ovviamente salvo per tutti il ricorso al solo potere sostitutivo di cui al sopra richiamato art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con possibilità di chiedere in via giudiziale alla P.A. inadempiente il risarcimento del danno subito per i ritardi connessi alle attività alla stessa richieste e non proseguite. (S.C. per NL)
 

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