da Franco Abruzzo.it
Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato- Collegio I e II – Presidente G.Clemente – Rel. G.Tramonte – Delibera n. 22/2008/G, del 24 luglio 2008 – Relazione concernente la “La gestione degli incarichi di consulenza e studio nelle Amministrazioni dello Stato, alla luce delle disposizioni delle leggi finanziarie per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) e per il 2006 (legge 23 dicembre 2005 n. 266)”.
Gli oneri relativi all’affidamento di incarichi esterni sostenuti dalla Pubblica Amministrazione – che trova la sua fonte e disciplina nel d. leg.vo n. 165/2001 (art. 7, comma 6) – come modificato dal D.L. n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006 – e nel D.P.R. n. 338/1994 (art. 6) – sono stati oggetto di restrizione da parte del legislatore (ad iniziare dalle leggi finanziarie 2005 e 2006), il quale è intervenuto nella materia non solo stabilendo limiti di spesa, ma anche circoscrivendo i casi e le esigenze atte a giustificare il ricorso a collaborazioni esterne, al fine di arginare l’attribuzione di incarichi a soggetti estranei alla Amministrazione che nel corso del tempo aveva contribuito alla crescita della spesa pubblica.
Presupposto della possibilità di affidare incarichi, secondo la citata normativa, è la dichiarata carenza all’interno delle Amministrazioni di specifiche competenze concernenti l’oggetto dell’incarico, previa documentata attestazione delle specifiche professionalità o della esistenza di particolari requisiti degli incaricati, atti a far fronte ai bisogni dei soggetti concedenti l’incarico.
La Corte ha analizzato, nell’ambito delle indicazioni espresse dalle SSRR (deliberazione n. 6/2005), i caratteri qualitativi e quantitativi del ricorso ad incarichi esterni negli apparati dello Stato nel periodo 2005-2006, al fine di valutarne la conformità con i parametri posti dalle norme vigenti e di verificarne l’impatto sulla attività amministrativa e sulla spesa pubblica.
L’indagine, in linea con quanto disposto dalle SS.RR. con la citata deliberazione, non ha riguardato i provvedimenti concernenti le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, la rappresentanza o la difesa nei giudizi della Amministrazione, le consulenze necessarie per l’espletamento di procedimenti di aggiudicazione di appalti e le “esternalizzazioni” di servizi. Non sono stati compresi, altresì, i rapporti di “collaborazione coordinata e continuativa”, in considerazione del fatto che la legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 116) prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di personale a tempo determinato.
Sono rimasti esclusi anche gli incarichi affidati dal Ministro a consulenti rientranti nel contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, nonché gli incarichi di insegnamento affidati dalle Scuole operanti presso alcune Amministrazioni.
In relazione all’obbligo previsto dalle leggi finanziarie 2005 (art. unico, comma 11) e 2006 (art. unico, comma 9) sono stati trasmessi alla Corte n. 1450 provvedimenti di conferimento di incarichi, ricerca e studio affidati ad esterni alle Amministrazioni centrali dello Stato. Il maggior numero di atti (n. 794) è stato adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli impegni complessivamente assunti nel 2005 sono stati pari ad euro 31.821.306,87; quelli relativi all’anno 2006 sono stati pari a euro 10.386.963,00.
Gli Uffici centrali di bilancio, ciascuno per quanto di competenza, hanno attestato che gli impegni sono stati assunti dalle Amministrazioni nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle leggi finanziarie in questione.
L’esame degli atti pervenuti ha evidenziato che le Amministrazioni a volte hanno attribuito l’incarico in modo generico, più frequentemente specificando le esigenze connesse con le finalità istituzionali da perseguire con la particolare professionalità posseduta dagli interessati, oppure con la dichiarata inesistenza o carenza di competenze specifiche nell’ambito delle proprie strutture.
L’elevato numero degli incarichi attribuiti potrebbe comportare una sostanziale sott’utilizzazione delle strutture e valutazioni non favorevoli sulla qualificazione professionale del personale in ruolo.
Gli studi commissionati da alcune Amministrazioni si presentano spesso ripetitivi; inoltre, non sempre traspare dalla loro valutazione il beneficio ottenuto dalle stesse.
La Sezione ritiene che l’attribuzione di incarichi di studio e di consulenza o di nomina di esperti rappresenti un utile strumento per il miglior perseguimento dei fini dell’Amministrazione intesa nella sua globalità, specie per far fronte a esigenze non prevedibili nei contenuti e nelle dimensioni; deve però criticare il conferimento di molteplici incarichi spesso rinnovati alle medesime persone, aventi lo stesso oggetto e finalizzati in astratto ad ovviare ad esigenze ripetitive, i quali incarichi non appaiono giustificabili non solo nel caso in cui il ricorso a personalità esterne non sia preceduto da un puntuale accertamento dell’utilità dell’incarico stesso, ma anche dalla mancata verifica della possibilità di utilizzare risorse umane interne alla amministrazione.
L’Amministrazione, invece, in ossequio alla volontà del legislatore – peraltro chiaramente manifestatasi con norme progressive – deve procedere alla attribuzione di incarichi con motivazioni sempre analitiche che tengano conto degli obiettivi e dei progetti specifici della amministrazione, con verifica puntuale e non generica dei requisiti individuali di elevata professionalità e previo accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili e, infine, per esigenze di natura temporanea (cfr. D.L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006).
Magistrato responsabile dell’Ufficio Stampa
(Consigliere Cinthia Pinotti)