da European Law
La Corte di Cassazione è intervenuta per la prima volta sulla delicata questione dell’‹outsourcing› di alcuni segmenti o attività aziendali e della sua qualificazione giuridica.
Veniamo innanzitutto alla definizione. Per la Corte “il fenomeno così detto outsourcing comprende tutte le possibili tecniche mediante le quali un impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell’attività produttiva e dei servizi estranei alle competenze di base (così detto core business).”
Tale attività – ha sempre precisato la Corte – può esser realizzata dall’imprenditore attraverso due diversi strumenti giuridici: l’appalto di un servizio o la cessione di ramo di azienda. La scelta dello strumento spetta all’insindacabile giudizio dell’imprenditore.
La differenza è evidente:
– se l’imprenditore cede un ramo d’azienda, trasferisce un segmento di organizzazione produttiva dotato di “autonoma e persistente funzionalità”
– se viceversa l’imprenditore sceglie di sottoscrivere un contratto di appalto di opere e servizi non dismette alcun segmento produttivo, ma si avvale di prodotti o servizi di un altro imprenditore, l’appaltatore.