Con decreto direttoriale DGSCERP del 20/11/2023, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha approvato il riparto finale delle somme residue degli indennizzi spettanti agli operatori di rete, titolari di diritto d’uso che, ai sensi della Road Map (DM 19/06/2019 e s.m.i), hanno dismesso, nelle relative aree tecniche, le frequenze oggetto di rilascio obbligatorio e volontario, con l’indicazione delle ulteriori somme spettanti a titolo di indennizzo.
La documentazione 20/11/2023
- Decreto direttoriale 20/11/2023 (pdf)
- Allegato – elenco beneficiari (pdf)
L’elenco degli operatori di cui al decreto 20/11/2023
L’elenco degli operatori di rete, fa riferimento ai decreti direttoriali del 13/04/2021, 14/09/2021, 16/12/2021, 29/03/2022, 20/06/2022, 05/08/2022, 19/10/2022, 25/05/2023 e 05/10/2023, titolari
di diritto d’uso che, ai sensi del DM 19/06/2019 e successive modifiche (c.d. Road Map), hanno dismesso, nelle relative Aree Tecniche, le frequenze oggetto di rilascio obbligatorio e volontario, con l’indicazione delle ulteriori somme spettanti a titolo di indennizzo.
Metodo di calcolo
Gli importi indicati nell’allegato al provvedimento sono stati calcolati secondo criteri di ripartizione coerenti con il decreto interministeriale MISE-MEF pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20/01/2021, sulla base delle somme residuate dallo stanziamento di cui all’art. 3 del sopra citato decreto interministeriale, assegnando un valore pari ad € 0,018868 per abitante residente in ciascuna delle province oggetto del diritto d’uso rilasciato ed un importo pari a € 38,48 per ciascun impianto disattivato.
Revoca indennizzo
La procedura per la concessione degli indennizzi per gli operatori di rete locali risulta conclusa; tuttavia, qualora risultasse che l’operatore di rete beneficiario dell’indennizzo abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in sede di presentazione della richiesta o nella documentazione alla stessa allegata, l’indennizzo sarà revocato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento.
Conseguenza della revoca
La revoca dell’indennizzo comporta l’obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all’erario, entro i termini fissati nel provvedimento con il quale è disposta la revoca, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall’ISTAT, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
Recupero coattivo
Nei casi di inottemperanza all’obbligo di versamento dell’ammontare indebitamente percepito entro i termini fissati, il recupero coattivo dell’indennizzo e la rivalutazione ed interessi vengono disposti mediante iscrizione a ruolo. (E.G. per NL)