AdE risoluzione n. 320/e del 24 luglio 2008
I costi inerenti la realizzazione e la gestione di una rete privata utilizzata per la trasmissione di dati esclusivamente tra banche e software house per la loro attività d’impresa sono deducibili secondo le ordinarie regole dettate in materia di determinazione del reddito d’impresa a condizione che le “apparecchiature terminali” non siano suscettibili, in virtù delle proprie specificità tecniche, di essere utilizzate per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali.