On line dispute resolution

Inutile dire che Internet, ovvero la rete, ha radicalmente trasformato i costumi sociali del nostro tempo, nonché, ancor di più l’economia e, in particolare, i rapporti commerciali connotandoli per la peculiarità del suo utilizzo


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On line dispute resolution
(Dott. Nasi Alessandro)

Inutile dire che Internet, ovvero la rete, ha radicalmente trasformato i costumi sociali del nostro tempo, nonché, ancor di più l’economia e, in particolare, i rapporti commerciali connotandoli per la peculiarità del suo utilizzo.

Le ragioni del profondo cambiamento che hanno facilitato la diffusione della rete sono plurime, tra tutte rilevano la velocità di trasmissione dei dati, la facilità di accesso al web, l’interattività, la trasnazionalità (la rete è di fatto un luogo – non luogo dove ci si incontra ma senza alcun contatto fisico) ma soprattutto un costo d’uso che ne consente l’utilizzo su vasta scala sociale.

Tutto ciò, oltre ad aver fatto sorgere nuove abitudini in senso generale per il pubblico degli utenti, ha anche favorito e sviluppato nuove forme di rapporti giuridici ed economici ai quali, inevitabilmente, il diritto ha dovuto e deve dar seguito.

Un esempio, ma non l’unico, per la sua semplicità, rende in tutta la sua evidenza il fenomeno de quo: la conclusione di un contratto di compravendita di beni mobili, come l’acquisto di una suoneria telefonica operato sulla rete che, stante il carattere di immediatezza e simultaneità dell’operazione, non consente più di distinguere tra la fase di conclusione e quella di esecuzione del contratto telematico che ne sottende l’acquisto.

E’ interessante notare come la rete, motore di sviluppo del commercio planetario, è divenuto al tempo stesso l’alleato più importante per la ricerca di un sistema uniforme di regolamentazione dei rapporti commerciali e di soluzione delle controversie.

Invero, così come internet favorisce la generazione dei rapporti, l’utilizzo di tale strumento ha reso possibile, come vedremo, anche la gestione del momento “patologico” dei rapporti stessi, soprattutto quale conseguenza della conclamata crisi della giustizia ordinaria.

Come noto, tale stato di crisi determina l’incapacità della giustizia di fornire rimedi efficaci alle situazioni bisognose di una rapida e pronta tutela, in considerazione degli attuali tempi per la soluzione delle controversie, nonché dell’eccessiva onerosità dei giudizi.

La suesposta situazione, nella nuova realtà della rete, quale spazio/entità senza perimetro in cui lo sviluppo del mercato globale non trova limiti, assume dimensioni di difficile definizione quantitativa, ove si consideri il grado di esposizione ai rapporti commerciali della figura del consumatore e l’insorgenza di controversie “transfrontaliere”, tra soggetti appartenenti a giurisdizioni diverse.

Sono, soprattutto, queste ragioni che hanno diretto l’attenzione degli agenti del diritto a ricercare e sviluppare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

La risposta all’esigenza, non più rinviabile, di avere soluzioni rapide e vincolanti, soprattutto in realtà molto dinamiche come le relazioni commerciali mediate da internet, ha consentito la diffusione di sistemi ed istituti alternativi alla giustizia ordinaria alcuni dei quali già noti agli ordinamenti processuali, quali l’arbitrato, la mediazione e la conciliazione che, seppur nel passato hanno avuto uno scarso impiego, hanno dimostrato di sapersi ben adattare alla realtà economica e commerciale attuale. Tali metodi alternativi nella concezione americana prendono il nome di Alternative Dispute Resolution (A.D.R.).

La necessità di ricercare metodi alternativi è stata avvertita anche in seno all’Unione Europea che si è ispirata ai principi fissati nelle “Linee Guida per la tutela dei consumatori nel contesto del commercio elettronico”, emanate dall’OCSE – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico nel 1999.

In concreto, quindi, un primo intervento delle Istituzioni Comunitarie in tal senso si è avuto con la direttiva sul commercio elettronico n. 2000/31 CE , il cui articolo 17, intitolato “Composizione extragiudiziale delle controversie”, detta una precisa linea di tendenza della politica comunitaria in materia.

Tale direttiva, che è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, inquadra il commercio elettronico nell’ambito del più ampio tema della Società dell’informazione, con l’obiettivo di delineare un quadro giuridico coerente a livello europeo, al fine di instaurare un grado di certezza idoneo a favorire la fiducia dei consumatori nel porre in essere transazioni per via telematica.

In particolare, la citata direttiva prevede una serie di misure tese a migliorare l’efficienza di un sistema di mercato basato sul commercio elettronico, tra le quali l’adozione, negli Stati membri, di codici di condotta da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, per regolamentare le controversie contrattuali.

Altra misura è quella legata alla previsione, da parte degli Stati membri, di strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie, anche per via telematica.

Tuttavia, pur non essendo questa la sede per affrontare l’efficacia dei codici di autoregolamentazione, è opinamento di chi scrive che forse, in un contesto trasnazionale, occorrerebbe assicurare delle forme di controllo efficienti, che accertino l’equità delle regole sancite e la loro cogenza.

Per quanto concerne l’ordinamento italiano, il recepimento della disciplina recata dalla citata direttiva ha dato luogo, in alcuni casi anteriormente alla emanazione del citato D.Lgs. n. 70/2003, alla nascita di nuovi soggetti giuridici quali Enti/Organismi di certificazione, soggetti di diritto senza scopo di lucro con il precipuo fine di promuovere codici di condotta per garantire, al pubblico degli utenti di internet, la trasparenza e soprattutto l’affidabilità delle transazioni che avvengono attraverso la rete.

Successivamente, conscia dei limiti degli attuali sistemi normativi, nonché della forza dirompente delle rete come canale commerciale, l’Unione europea, con la raccomandazione n. 2001/310/CE si è resa promotrice di iniziative per istituzionalizzare un sistema che sia in grado di facilitare lo sviluppo del commercio infracomunitario, con particolare attenzione al commercio elettronico, altresì garantendo al pubblico degli utenti un sistema semplice, rapido, efficace e poco oneroso nella risoluzione di eventuali controversie.

Nello stesso periodo l’Unione europea ha promosso un progetto di ricerca e sperimentazione sull’arbitrato elettronico via internet [sul punto vedi Barreca “All’avvio il progetto di ricerca finanziato dalla CEE sull’arbitrato elettronico via internet”, in www.diritto.it].

Un passo decisivo in tal senso è stata la creazione, da parte della Commissione europea, della rete europea extragiudiziale EEJ-NET, consistente in una rete di centri di compensazione, presenti uno per ogni Stato membro, con il compito di fornire all’utente/consumatore l’assistenza necessaria per la composizione di eventuali controversie in via amichevole, attraverso un sistema di risoluzione alternativa.

I positivi ritorni offerti dalla evoluzione del predetto sistema mediante lo sviluppo di metodi alternativi di risoluzione hanno indotto le Istituzioni comunitarie alla pubblicazione di un apposito Libro Verde “relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale” con l’obiettivo di avviare un’ampia consultazione degli ambienti interessati su un certo numero di questioni di ordine giuridico che si pongono nel campo della risoluzione alternativa delle controversie in materia civile e commerciale [libro verde della commissione delle comunità europee , 19.04.2002 – COM (2002) 196].

Quanto fin qui detto a proposito dell’A.D.R. appare perfettamente attagliarsi alle esigenze del commercio elettronico, in quanto, come è stato più volte ricordato, l’interesse verso strumenti conciliativi, che prevengono o risolvono controversie afferenti questioni insorte con l’utilizzo del web, favorisce lo sviluppo stesso del commercio in rete.

L’unico problema posto da tali strumenti conciliativi è rappresentato dall’eventuale barriera spaziale degli stessi, in quanto per poterli utilizzare è indispensabile che le parti si incontrino davanti ad un terzo ed affrontino la questione controversa fino al raggiungimento di un’intesa comune.

La soluzione a questo limite dell’A.D.R. l’ha offerta la rete stessa, portando le parti in conflitto e le procedure per la risoluzione delle eventuali controversie sul web. Infatti, è con l’applicazione della tecnologia telematica ai tradizionali A.D.R. che sono derivati gli O.D.R. (On line Dispute Resolution), consistenti in un metodo alternativo di risoluzione delle controversie che utilizza la rete per superare le barriere spaziali cui sono soggetti gli A.D.R..

Il sistema alternativo dell’O.D.R., sorto per consentire la risoluzione delle controversie nate dal commercio elettronico, rispetto al tradizionale A.D.R., consente una maggiore economicità ed una maggiore facilità di accesso da parte degli utenti.

Tra le caratteristiche proprie del sistema dell’O.D.R. va ricordato che si tratta di procedure che consentono l’effettivo svolgimento della risoluzione on line, sono procedure amministrate automatizzate, con la possibilità di essere eseguite interamente on line, oppure alternare delle fasi off line.

Altra caratteristica essenziale che riguarda i centri o le organizzazioni che erogano i servizi di O.D.R. è la loro indipendenza, intesa come indipendenza dell’intera struttura e dei membri che la compongono. Invero, tali organizzazioni devono assicurare agli utenti la medesima imparzialità, competenza e fiducia garantita dall’ordinamento giudiziario.

Anche l’Italia non è rimasta estranea all’evoluzione dei rapporti economici e giuridici determinata dallo sviluppo della rete e dell’utilizzo dei nuovi sistemi alternativi di risoluzione, anche in ragione della crisi della giustizia ordinaria.

Deve, però, rilevarsi che se la diffusione del sistema O.D.R. in Italia incontra il favore di una legislazione tesa a facilitare il ricorso alla conciliazione, tuttavia, le notorie difficoltà tecniche-organizzative del Paese potrebbero ritardare lo sviluppo del sistema di risoluzione alternativo on line.

Al riguardo si rappresenta che attualmente tra i primi centri di risoluzione alternativa delle controversie vi è quello creato dalla Camera Arbitrale di Milano [www.risolvionline.it], organizzato come un tribunale privato per la risoluzione dei contenziosi tra imprese e tra imprese e consumatori in merito a rapporti nati sia in rete che non.
Pubblicato su filodiritto il 29/09/2006

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