Con provvedimento pubblicato nella GU del 20 marzo 2009, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha precisato le regole che aziende commerciali e call center devono seguire nel contattare gli utenti per promozioni e offerte commerciali. Circa l’uso dei dati degli abbonati, le aziende devono utilizzare solo banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti all’1 agosto 2005 e possono avvalersi del periodo di deroga previsto dal cosiddetto decreto Milleproroghe solo entro i limiti indicati dal Garante. Le società devono documentare in modo adeguato che la banca dati è stata effettivamente creata prima dell’1 agosto 2005 ed usare tali dati senza cederli a nessun titolo ad altre aziende Gli operatori devono ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti e registrare immediatamente l’eventuale contrarietà dell’abbonato ad essere nuovamente contattato. Le società devono comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella GU, di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente all’1 agosto 2005, di volerle utilizzare per attività promozionali e chiarire se il trattamento di dati venga effettuato anche per conto terzi. Il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione amministrativa da 30 mila a 180 mila euro (che nei casi più gravi, può salire a 300 mila euro).