Occupazione e formazione dei giovani: nuova disciplina dell’apprendistato

Dal 5 maggio 2011, il governo ha lavorato per definire un testo sull’apprendistato che fosse condiviso dalle regioni e dalle parti sociali.
Il risultato di questo lavoro è contenuto nel decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 28 luglio 2011. L’approvazione del testo – ha dichiarato il ministro del lavoro Sacconi – rappresenta una tappa significativa del processo di rivisitazione della formazione avviato con l’intesa Stato- Regioni-Parti sociali del 17 febbraio 2010 e corona gli impegni assunti in materia di apprendistato con l’intesa Stato-Regioni-Parti sociali del 27 ottobre 2010. A settembre – ha aggiunto il ministro – Governo, Regioni e parti sociali si troveranno per discutere la parallela rivisitazione dei tirocini formativi e di orientamento – stage – in modo da prevenirne drasticamente gli abusi e valorizzarne le potenzialità quale canale di primo contatto dei giovani col mondo del lavoro. Il decreto legistativo è costituito da 7 articoli che racchiudono l’intera regolamentazione della materia. L’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell’apprendistato viene garantita attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui farà seguito il graduale e completo superamento delle attuali regolamentazioni di livello regionale. Il regime transitorio è destinato a durare non più di sei mesi. Dopo di che troveranno applicazione integralmente le nuove disposizioni così come implementate e adattate settore per settore dalla contrattazione collettiva. Unica eccezione: il settore pubblico, per il quale si dovrà attendere un decreto di “armonizzazione” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il decreto disciplina quattro ipotesi di apprendistato:  apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro; apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro; apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato; apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi. Sul testo del provvedimento si era già pronunciato il Consiglio dei ministri in due sedute: 5 e 19 maggio 2011. Successivamente, lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto al vaglio delle regioni (Intesa del 7 luglio 2011), delle categorie sindacali e datoriali (Intesa 11 luglio 2011) e delle commissioni parlamentari (Parere favorevole 27 luglio 2011). Il decreto, che disciplina l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani, attua la delega conferita al Governo dalla legge n. 247/07 (art.1 comma 30 lettera c) e modifica, in parte, la disciplina contenuta nel decreto legislativo 276/2003.

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