Il processo di “decertificazione” giunge al capolinea con la legge di stabilità 2012 che vieta – già dal prossimo mese di gennaio – alla P.A. di acquisire da un privato certificati attestanti o meno il possesso di determinati requisiti.
La misura dovrebbe consentire soprattutto alle Pmi un notevole risparmio in termini di oneri amministravi, che Il Sole 24 Ore dello scorso 28/12/2011 stima ammontino (oggi) a circa 23 miliardi di euro, ammettendo l’uso delle certificazioni soltanto nei rapporti tra privati. A dirlo è l’art. 15, comma 1, dell’ultimo atto normativo varato dal precedente esecutivo, che modifica l’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, al quale il neo ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione Filippo Patroni Griffi ha fornito attuazione con la direttiva 14/2011 dello scorso 22 dicembre. Tra le principali novità, (molte delle quali, in taluni passaggi, ricordano quanto già disposto dalla L. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo) spicca senz’altro l’indicazione che dovrà essere obbligatoriamente apposta – a pena di nullità – sugli atti di notorietà, in base alla quale il documento non potrà essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi; a tale disposizione, poi, fa da pendant l’onere per i funzionari dello Stato di agevolare i controlli (che rimarranno a campione) da parte delle amministrazioni procedenti. In proposito, recita la nuova formulazione dell’art. 72, comma 3, del testo normativo di riferimento, “La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione”. Se da un lato, quindi, si snelliscono il balzelli burocratici per cittadini ed imprese, dall’altro viene ben contingentata la tempistica nella quale si dovranno evadere le richieste di verifica, peraltro obbligando l’organizzazione in seno ad ogni ente pubblico di un ufficio che dovrà occuparsi di gestire dall’inizio alla fine la trasmissione dei dati. Tutto ciò, ovviamente, condito dall’auspicio (non dichiarato) di far ritrovare a taluni settori della P.A. un sussulto di efficienza, bypassando, quantomeno in questa delicata materia, gli intoppi che i pletorici e fin troppo parcellizzati organici di talune amministrazioni accampano su taluni procedimenti interni. Sul punto, la direttiva adottata dal nuovo inquilino di Palazzo Vidoni richiama la prescrizione già contenuta nell’art. 58, comma 2, della L. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), la quale impone agli uffici pubblici titolari di banche dati accessibili per via telematica, di predisporre apposite convenzioni (le cui linee guida esistono dal 22/04/2011 e sono consultabili sul sito www.digitpa.gov.it) aperte alle amministrazioni che necessitano di svolgere controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai privati, coordinando tale disposizione con la nuova disciplina contenuta nella legge di stabilità 2012 laddove impone l’accesso a tali informazioni senza oneri e con mezzi idonei ad assicurare la certezza della fonte di provenienza. Va da sé, a nostro avviso, che l’efficacia (nondimeno la sostenibilità) della riforma procederà di pari passo con la certezza sugli interventi sanzionatori nei confronti dei funzionari o delle amministrazioni inadempienti e sulla effettiva repressione degli abusi perpetrati dai soggetti che renderanno dichiarazioni mendaci. Per tali motivi, sarebbe auspicabile la predisposizione di ulteriori norme attuative finalizzate a scongiurare che le novità introdotte non vengano mantenute nell’alveo delle solite dichiarazioni di intenti. In altri termini, se certamente la burocrazia potrà essere snellita per l’effetto dell’intervento normativo sopra sommariamente descritto, sarebbero a nostro avviso opportune ulteriori misure volte ad arginare con maggiore determinazione le mosse dei soliti “furbetti di quartiere”, che trovino essi cittadinanza negli uffici pubblici come nella comunità dei consociati. (S.C. per NL)