Con sentenza del 28/06/2018, la Corte europea dei diritti dell’uomo (c.d. Corte EDU) ha affrontato la dibattuta questione riguardante il corretto bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca, di cui – rispettivamente – agli articoli 8 e 10 della Convenzione.
Nel merito, la Corte di Strasburgo con giudizio unanime ha stabilito che non sussiste violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo qualora un giudice nazionale si rifiuti di attuare il diritto all’oblio nel caso di un processo penale terminato con una condanna per omicidio, anche qualora siano passati diversi anni.
Nel dettaglio del caso M.L. e W.W. contro Germania, i due cittadini tedeschi dichiarati colpevoli dell’omicidio di un noto personaggio pubblico lamentavano una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata di cui all’articolo 8 della CEDU: la Corte federale di giustizia tedesca si era, infatti, pronunciata nel senso di non proibire ad alcuni mezzi di informazione l’accesso ad archivi online, contenenti, tra le altre cose, informazioni riguardanti il processo penale e precise indicazioni dei soggetti coinvolti, tra cui i nominativi degli interessati. In particolare, i giudici tedeschi avevano sottolineato la sussistenza di un interesse legittimo del pubblico non solo a ricevere informazioni sugli eventi in corso, ma anche ad avere a disposizione notizie concernenti fatti avvenuti nel passato (come, nel caso di specie, attraverso la consultazione di archivi pubblici in formato digitale).La Corte EDU, nell’affrontare la questione, ha innanzitutto ribadito la sussistenza – in capo alle autorità nazionali – di un margine discrezionale di apprezzamento in situazioni nelle quali occorra bilanciare interessi contrastanti, come da un lato il diritto al rispetto della vita privata e dall’altro la libertà di espressione, nella quale rientra la libertà d’informazione dei giornalisti e il correlato diritto del pubblico ad essere informato.
Secondo la Corte rientra poi nella libertà giornalistica la facoltà di scegliere quali notizie pubblicare e quali dati riportare, soprattutto a riguardo di questioni di interesse generale, come l’omicidio di un noto personaggio.
Inoltre, i giudici europei hanno rilevato come nel 2004 i ricorrenti si fossero rivolti essi stessi alla stampa, fornendo documenti relativi al processo al fine di informare il pubblico a riguardo della vicenda, attuando in tal modo un comportamento confliggente con il richiesto diritto all’oblio.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Corte EDU ha ritenuto di non dover esprimere parere difforme a quello della Corte federale; quindi, rigettando la domanda dei ricorrenti, ha escluso la violazione dell’articolo 8, facendo prevale di conseguenza il diritto di cronaca. (G.C. per NL)