Sancita la differenza tra notificazioni nulle e inesistenti
Il gravame avverso la sentenza tributaria sfavorevole può essere proposto dal soccombente, in aderenza all’art. 327 c.p.c., entro l’anno dalla sua pubblicazione, tenuto conto della sospensione feriale dei termini. Questo è quanto statuito dalla Cassazione Civile con la sentenza n. 1053/2008, la quale ha statuito che per il termine del gravame tributario deve essere conteggiato, oltre al termine annuale, anche la sospensione feriale corrispondente a 46 giorni, quale periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno. Questo è uno dei principi sanciti dalla richiamata declaratoria della Consulta, che si è espressa anche in materia di notificazioni, affermando che, ai fini della sua validità, è sufficiente che l’atto di impugnazione sia notificato “… nei confronti di persone non estranee al giudizio ma direttamente collegate allo stesso”. Premesso che sussiste una variegata giurisprudenza in tema di vizi di notifica, con la sentenza in argomento è stato sancito che è inesistente la notifica quando manca del tutto oppure quando è stata effettuata in luogo e nei confronti di una persona che non presenta alcun collegamento con il destinatario; nelle altre ipotesi, l’atto che presenta vizi di notifica è meramente nullo e, dunque, può essere sanato con la costituzione della parte resistente. Infine, la Corte di Cassazione si è pronunciata anche in tema di appello principale e incidentale (intendendosi con quest’ultimo il gravame proposto successivamente al primo, detto appunto principale). Nella fattispecie, la Consulta ha interpretato il secondo comma dell’art. 54 D.Lgs. 546/1992 – disposizione che recita “Le parti diverse dall’appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all’art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d’inammissibilità, appello incidentale” – ponendo l’onere ivi indicato unicamente a carico della parte che propone l’appello. Infatti, l’eventuale tardività del deposito degli atti afferenti all’appello principale non preclude al giudice di esaminare l’appello incidentale, sempreché lo stesso sia stato regolarmente proposto. (D.A. per NL)