Novità fiscali e di contrasto all’evasione – Conversione in legge del Dl 223/06

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione (L 248/06) del decreto legge 223/06, che detta disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223
Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.». (GU n. 186 del 11-8-2006- Suppl. Ordinario n.183)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale saranno riportate tra i segni (( …
)).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Finalita’ e ambito di intervento

1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli
articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione,
con particolare riferimento alle materie di competenza statale della
tutela della concorrenza, dell’ordinamento civile e della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per
garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo della Comunita’ europea ed assicurare l’osservanza delle
raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea,
dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e delle
Autorita’ di regolazione e vigilanza di settore, in relazione
all’improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta’ di scelta
del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato
maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio
dell’economia e dell’occupazione, attraverso la liberalizzazione di
attivita’ imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
(( 1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in conformita’ agli statuti speciali e alle relative norme
di attuazione. ))

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Riferimenti normativi:

– Si riporta il testo degli articoli 3, 11, 41 e 117
della Costituzione:
«Art. 3. – Tutti i cittadini hanno pari dignita’
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
«Art. 11. – L’Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla liberta’ degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parita’ con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranita’ necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».
«Art. 41. – L’iniziativa economica privata e’ libera.
Non puo’ svolgersi in contrasto con l’utilita’ sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta’,
alla dignita’ umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perche’ l’attivita’ economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.».
«Art. 117. – La potesta’ legislativa e’ esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta’
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita’
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta’ legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta’
metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita’ di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo’
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
– Si riporta il testo degli articoli 43, 49, 81, 82 e
86 del trattato istitutivo della Comunita’ europea,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita’ europea
n. C 325 del 24 dicembre 2002:
«Art. 43. – Nel quadro delle disposizioni che seguono,
le restrizioni alla liberta’ di stabilimento dei cittadini
di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro
vengono vietate. Tale divieto si estende altresi’ alle
restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o
filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro
stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La liberta’ di stabilimento importa l’accesso alle
attivita’ non salariate e al loro esercizio, nonche’ la
costituzione e la gestione di imprese e in particolare di
societa’ ai sensi dell’art. 48, secondo comma, alle
condizioni definite dalla legislazione del paese di
stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte
salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.».
«Art. 49. – Nel quadro delle disposizioni seguenti, le
restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno
della Comunita’ sono vietate nei confronti dei cittadini
degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunita’
che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, puo’ estendere il beneficio
delle disposizioni del presente capo ai prestatori di
servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti
all’interno della Comunita’.».
«Art. 81. – Sono incompatibili con il mercato comune e
vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate
che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e
che abbiano per oggetto e per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza
all’interno del mercato comune ed in particolare quelli
consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi,
lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, cosi’ da determinare per questi ultimi uno
svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all’accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto
dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtu’ del
presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono
essere dichiarate inapplicabili:
– a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra
imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di
associazioni di imprese, e a qualsiasi pratica concordata o
categoria di pratiche concordate che contribuiscano a
migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o
a promuovere il progresso tecnico o economico, pur
riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile
che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che
non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilita’ di eliminare
la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di
cui trattasi.».
«Art. 82. – E’ incompatibile con il mercato comune e
vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole
al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da
parte di una o piu’ imprese di una posizione dominante sul
mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in
particolare:
nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi
d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione
non eque;
nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo
tecnico, a danno dei consumatori;
nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, determinando cosi’ per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza;
nel subordinare la conclusione di contratti
all’accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto
dei contratti stessi.».
«Art. 86. – 1. Gli Stati membri non emanano ne’
mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi,
alcuna misura contraria alle norme del presente trattato,
specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81
a 89 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente
trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei
limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti
all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della
specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi
non deve essere compromesso in misura contraria agli
interessi della Comunita’.
3. La Commissione vigila sull’applicazione delle
disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra,
agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.».

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