Con l’entrata in vigore della legge di riforma del Codice di proprietà industriale (CPI), in data 23/08/2023, divengono immediatamente operative alcune novità che impattano sul deposito delle domande dei titoli di Proprietà Industriale, i cui dettagli sono riportati nelle specifiche circolari attuative.
Codice Proprietà Industriale circolare n. 627
La Circolare n. 627, emanata in attuazione della modifica all’art. 148 CPI, è relativa alla possibilità, limitatamente alla domande nazionali di brevetto, di poter pagare i diritti di deposito entro un mese solare dalla data di presentazione della stessa, mantenendo inalterata la relativa data di deposito.
Codice Proprietà Industriale circolare n. 626
La Circolare n. 626, emanata in attuazione della modifica all’art. 169 CPI, è invece relativa alla possibilità di poter rivendicare una priorità straniera in fase di deposito di una domanda nazionale di brevetto, marchio o disegno inviando ad UIBM il codice DAS (Digital Access Service) fornito dalla WIPO associato univocamente alla domanda prioritaria straniera.
Codice Proprietà Industriale circolare n. 625
Infine, la Circolare n. 625, emanata in attuazione della modifica al DPR n. 642 del 1972, afferisce all’adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentirne il pagamento in modalità digitale.
Legge n. 102 del 24/07/2023, di modifica del Codice della Proprietà Industriale
Ricordiamo che il 08/08/2023 è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 184 , la legge n. 102 del 24/07/2023 che modifica il Codice della Proprietà Industriale, di cui al D.lgs. n. 30/2005. La legge è entrata in vigore in data 23/08/2023.
Apice delle linee strategiche di intervento
Secondo il Ministero delle imprese e del Made in Italy, “la riforma rappresenta l’apice dei risultati raggiunti nell’ambito delle Linee strategiche di intervento sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, il cui disegno di legge era stato definitivamente approvato con il voto finale della Camera dei Deputati nella serata di martedì 18 luglio.
Milestone fondamentale
Il provvedimento, oltre a costituire una fondamentale Milestone all’interno della Missione 1, Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021, ove si configura quale unica riforma del PNRR attribuita al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato elaborato e curato in tutto il suo iter dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi”.
Finalità
Il provvedimento, spiega il MIMIT, ha “la finalità di perseguire due fondamentali obiettivi: 1) il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale; 2) la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure”.
Agevolato accesso al sistema della proprietà industriale
Come evidenziato dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, “si tratta di un importante traguardo che contribuisce ad agevolare l’accesso al sistema della proprietà industriale”.
Tutela rafforzata
Tra i molteplici importanti interventi operati dalla riforma si segnalano, in particolare, il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi, anche azionando lo strumento dell’opposizione a presidio delle stesse IIGG.
Professor privilege
Ma anche il ribaltamento del c.d. Professor privilege, al fine di agevolare il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, attraverso la previsione dell’attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario in prima battuta alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore.
Pagamento diritti
Rilevante anche la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo in ogni caso ferma la data di deposito. (E.G. per NL)