Da ieri, 29 agosto 2017, è in vigore Legge annuale per il mercato e la concorrenza (più semplicemente “legge concorrenza”, l. 124 del 4 agosto 2017). Il provvedimento contiene una serie di disposizioni (organizzate nei numerosi commi dell’unico articolo del testo di legge) che innovano la disciplina di svariati ambiti e tematiche. In molti casi, l’efficacia delle norme introdotte dalla legge è subordinata all’approvazione di decreti attuativi e regolamenti da parte di vari organi, per i quali è previsto un ulteriore termine di 90 giorni. Qui di seguito, un riassunto delle novità più importanti contenute dalla legge sulla concorrenza.
Per quanto riguarda le telecomunicazioni, i commi 41 e ss. intendono tutelare il consumatore stabilendo che i contratti con gli operatori non possono avere durata superiore a 24 mesi e che non devono esserci costi inattesi per il recesso dal contratto o il passaggio ad altro operatore. Su tali costi la legge sancisce un obbligo di informazione dei clienti e di comunicazione all’Agcom e stabilisce che non possono in alcun caso essere esorbitanti. Infatti, il nuovo articolo 1 della legge 40/2007 modificato dalla legge concorrenza, così recita: «In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché’ comunicate, in via generale, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica». Inoltre, le modalità di recesso e di migrazione da un operatore all’altro devono essere semplici e svolgersi nelle stesse modalità previste per la conclusione del contratto, nonché comunicabili per via telematica.
Un’attenzione in più al consumatore – almeno nelle intenzioni – anche in tema di tariffe per le chiamate ai call center di banche e carte di credito: il calcolo dell’importo da addebitare al chiamante sarà calcolato solo dal momento in cui l’operatore risponde, escludendo i tempi di attesa, e la tariffa addebitata sarà sempre quella ordinaria urbana anche per le chiamate da cellulare. Sull’efficacia di questa norma in termini di tutela del consumatore c’è qualche perplessità: è facile eludere le limitazioni ai costi sia innalzando la tariffa ordinaria urbana, sia spostando i tempi di attesa della telefonata dopo la risposta dell’operatore.
Sul versante del diritto d’autore, ci sono novità nella disciplina dei diritti connessi. Se prima il loro esercizio spettava al produttore e, sempre a questi, il compenso da ripartire con gli artisti e gli editori, ora il “compenso per ogni fonogramma utilizzato è riconosciuto distintamente al produttore e ad ogni artista interprete o esecutore. L’esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono l’attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore”. In sostanza, il rapporto tra artista e collecting ora può essere diretto e fare a meno della figura del produttore. La legge sulla concorrenza aggiunge poi una postilla importante: il compenso per i diritti connessi al diritto d’autore non è rinunciabile, né cedibile.
Mentre si avvia la discussione sul ddl contro le maxi-bollette, la legge 124/2017 muove un passo deciso verso la liberalizzazione del mercato delle forniture di energia, gas e acqua. In particolare, nel settore energia, dal 1° luglio 2019 cesserà il regime di “Maggior Tutela”, quindi i consumatori potranno scegliere tariffe solo in regime di libero mercato. Al fine di guidare l’utenza nella transizione dal mercato tutela a quello libero, già dal 1 gennaio 2017 è stata istituita Acquirente Unico, società pubblica che svolge un ruolo di supporto e tutela del consumatore nella scelta delle tariffe per le forniture di energia; inoltre, la legge sulal concorrenza prevede che, entro 5 mesi dalla sua entrata in vigore, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGS), realizzi un portale ove sia possibile confrontare le offerte di fornitura di energia elettrica e gas (trasmesse obbligatoriamente dagli operatori all’ente per la pubblicazione).
Poste S.p.A. perde il monopolio delle notificazioni di atti e multe, che potrà essere effettuato anche da altri soggetti purché rispondenti ai requisiti (di qualità, sicurezza, disponibilità e celerità) fissati nel decreto attuativo che dovrà essere approvato dall’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Presumibilmente, questa liberalizzazione abbasserà l’entità delle spese di notifica carico del ricevente.
Novità importanti anche per i professionisti. Il numero di notai cresce da 1 su 7mila a 1 su 5mila abitanti e aumenta anche l’area territoriale della loro attività, estendendosi alla Regione o al distretto di corte d’Appello. Per gli avvocati sorge l’obbligo di fornire ai clienti un preventivo scritto (in formato cartaceo o digitale) prima dell’inizio della prestazione. L’esercizio della professione legale potrà avvenire in forma societaria per il tramite di società di persone, di capitali e società cooperative, i cui soci – per almeno i due terzi del capitale sociale – sono avvocati iscritti all’albo.
In tema di RC Auto, la legge prevede sconti sulle assicurazioni per gli automobilisti “virtuosi”. In particolare, c’è obbligo di prevedere tagli ai premi per chi accetta di sottoporre il veicolo a un’ispezione preventiva da parte dell’assicurazione, oppure nel caso di installazione di una scatola nera o di dispositivi “alcolok” (cioè quelli che impediscono l’avvio del motore se il guidatore ha un tasso alcolemico superiore al consentito). Gli sconti maggiorati devono essere previsti per gli automobilisti che, pur essendo residenti in zone ad alto rischio di sinistri, non hanno avuto incidenti negli ultimi quattro anni. L’entità degli “sconti” nei vari casi elencati dovrà essere stabilita con decreto attuativo (entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge) dall’ Istituto di vigilanza sulle assicurazioni.
Infine, la legge contiene la delega al governo per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea [leggi Uber e Ncc] secondo alcuni criteri direttivi, tra cui: la garanzia del diritto alla mobilità di tutti i cittadini, la caratteristica di complementarietà e integrazione dei servizi non di linea rispetto a quelli di linea, la promozione della concorrenza e della qualità del servizio, la garanzia del consumatore nella scelta e nella fruizione del servizio, nonché nella fase di rimborso, l’adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative. (P.B. per NL)