Non gode del condono tributario l’emissione di fatture false

Secondo la Cassazione, rimane la responsabilità penale

Si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza 3052/2008 in merito alla censura avanzata da un contribuente relativamente alla disciplina penale prevista dalla Finanziaria del 2003. In particolare, denuncia il soggetto passivo, tale normativa avrebbe utilizzato due pesi e due misure pur con riferimento a due facce della stessa medaglia: infatti, la Legge 289/2002 nulla dice circa l’emissione di fatture inesistenti, benché preveda espressamente che nell’omessa o fraudolenta dichiarazione mediante l’uso di dette fatture il condono faccia cadere la punibilità. In ragione di ciò, dunque, il competente Tribunale aveva affermato che per assolvere il contribuente si sarebbe dovuta proporre questione di legittimità per la violazione del principio di cui all’art. 3 Cost. Tuttavia, a parere dei giudici del Palazzaccio, non v’è nessun dubbio di incostituzionalità in ordine alla disciplina in parola – diversamente a quanto affermato in primo grado -, posto che le due fattispecie integrerebbero due reati differenti che non possono essere equiparati. Afferma la Corte di Cassazione, che “non v’è, infatti, ragione costituzionale per cui, ai fini del condono tributario, il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti debba essere equiparato a quello di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso delle fatture stesse. Si tratta di due reati strutturalmente e teologicamente diversi, per cui non sarebbe conforme al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. equipararli nella disciplina in relazione agli effetti del condono tributario”. In sostanza, non si fa altro che applicare la Finanziaria 2003 escludendo il reato di fatturazione per operazioni inesistenti dai benefici penali del condono tributario o riaffermando la punibilità del contribuente anche dopo la definizione delle sue pendenze tributarie. (D.A. per NL)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi

Ricevi gratis la newsletter di NL!

ATTENZIONE! Il 14/12/2024 scade termine per iscrizione in lista SIG (Servizi di Interesse Generale) istituita da Agcom per rilevanza in elenchi dei device smart: [email protected]

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER