La sentenza della Corte di Cassazione n. 8972, depositata il giorno 8 marzo 2011, ha escluso il reato di dichiarazione infedele e fatture soggettivamente false o inesistenti per il consulente che non fattura direttamente la parcella, ma la pone a carico di una società di persone di cui lo stesso sia socio.
Secondo i giudici di legittimità, non essendosi ravvisato in tale modalità e nel caso concreto un risparmio fiscale non sussisterebbe infatti il reato. La fattispecie oggetto della pronuncia della terza Sezione Penale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Procura di Napoli presentato contro il dissequestro dei beni di due coniugi, entrambi soci di una S.a.s., che aveva emesso delle fatture per le attività svolte dal marito in qualità di consulente finanziario. L’operazione incriminata rimanda apparentemente all’ipotesi di reato di fatture false, previsto e punito dall’art. 4 del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), fattispecie criminosa messa in atto con la specifica finalità di evadere le imposte dirette o sul valore aggiunto, perfezionata quindi dall’esistenza del dolo specifico e del profitto di reato. Superando il facile inquadramento normativo, la Corte ha osservato che al fine del configurarsi di tale reato il soggetto avrebbe dovuto ottenere dalla condotta tributaria di natura dichiarativa un profitto coincidente con il risparmio fiscale frutto dell’omessa o fraudolenta dichiarazione. Nel caso di specie, però, l’imposta pagata dal soggetto era stata maggiore di quella che avrebbe pagato se avesse fatturato come singolo professionista. La “falsità soggettiva” vera o presunta delle fatture, di conseguenza, è annullata e superata dall’imposta complessiva pagata all’erario dal soggetto su quella fatturazione, e dall’indagine complessiva dei redditi e degli importi pagati all’erario dal soggetto stesso complessivamente considerato a livello fiscale. È palese come il comportamento del professionista che fattura la sua prestazione ad una società non sia più rilevante sotto il profilo penale, data l’accertata assenza di finalità evasiva, profitto del reato e dolo specifico. (C.S. per NL)