Interviene il Garante e stabilisce che i due giornali non potranno più pubblicare, anche attraverso i loro siti web, quei dettagli e quelle informazioni decisamente non essenziali.
Il divieto del Garante è stato adottato a seguito di una segnalazione. La vicenda si è svolta in un piccolo comune della Calabria in cui risiede un padre che è stato condannato per aver compiuto atti di violenza e abusi, anche di natura sessuale, ai danni dei figli. I due quotidiani locali che ne danno notizia non solo descrivono in modo dettagliato la vicenda e il genere di abusi subiti dai minori, ma riportano tutta una serie di informazioni sull’episodio in grado di ledere gravemente la riservatezza dei minori rendendoli riconoscibili. Negli articoli vengono infatti citati il nome e cognome del padre, il nome del comune in cui vive la famiglia, il sesso delle vittime e, nel caso di uno dei due giornali, anche l’iniziale dei bambini. A causa di questi dati, nonostante non si siano fatti i loro nomi, i minori interessati sono risultati riconoscibili quanto meno in ambito locale, in particolare all’interno della cerchia familiare e amicale, considerato il piccolo comune dove si sono verificati i fatti.
Ma sono altri due gli aspetti sui quali si è appuntato il provvedimento del Garante. Il primo riguarda il principio dell’essenzialità dell’informazione: larga parte delle informazioni pubblicate non erano infatti indispensabili per dare una compiuta rappresentazione della vicenda, che pure rivestiva un interesse pubblico e sulla quale stato legittimamente esercitato il diritto di cronaca. Il secondo aspetto è connesso con la tutela rafforzata da assicurare ai più piccoli, tanto più se vittime di atti di molestie o violenza sessuale. Tale tutela è sancita dalle norme che vietano la divulgazione di notizie o immagini relative a minori coinvolti in procedimenti penali, dal Codice privacy (che obbliga a omettere, quando si diffondono procedimenti giurisdizionali, le generalità o altri dati identificativi anche relativi a terzi dai quali si possa desumere anche indirettamente l’identità di minori) e dallo stesso Codice di deontologia dei giornalisti che, richiamando la Carta di Treviso, stabilisce che il diritto del minore alla riservatezza è prevalente rispetto al diritto di cronaca, tanto più quando i minori siano addirittura vittime di violenza.
“Attenzione ai minori anche quando si tratta di dati apparentemente innocui” – ha commentato il relatore Giuseppe Fortunato – “Questo è l’importante principio che il Garante raccomanda a tutti i giornalisti. Se si tratta dei più “piccoli”, anche un “piccolo” dato potrebbe procurare un danno immenso”.
Copia del provvedimento del Garante è stato inviato ai Consigli regionali competenti e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.