Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economica e delle Finanze.
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge n. 121 del 14 Luglio 2008, con particolare riferimento all’art.1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;
Visto l’articolo 2-bis, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche’ per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l’istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Vista la delibera dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante «Nuovo regolamento relativo alla radio diffusione televisiva terrestre in tecnica digitale»
Visto il codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto l’art. 8-novies, comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d’intesa con l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
Visto l’art. 1, comma 9 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 e successive modificazioni e integrazioni recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2011), il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita’ per l’attribuzione, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale, di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Le risorse di cui sopra che residuino successivamente all’erogazione delle citate misure economiche di natura compensativa possono essere utilizzate, per le stesse finalita’, per l’erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.
Visto l’art. 1, comma 61 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni secondo cui "l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e’ incrementata di 45 milioni di euro per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonche’ di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.";
Visto il combinato disposto dei commi 13 e 13 ter dell’art. 1, della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni in base al quale il Ministro dell’economia e delle finanze ha provveduto alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
Considerato che in base alle suddette previsioni di cui alla citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni l’importo complessivo disponibile per l’attribuzione delle menzionate misure economiche di natura compensativa ammonta ad € 174.684.709;
Visto l’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche’ per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui e’ stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
Ritenuto che le suddette misure economiche di natura compensativa sono riconosciute esclusivamente nell’ambito delle regioni gia’ digitalizzate alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni in cui vi e’ un effettivo numero di frequenze da liberare, in quanto le stesse costituiscono un ristoro finanziario per i costi sostenuti dalle emittenti locali per effettuare la transizione al digitale;
Ritenuto che nella presente procedura hanno un titolo preferenziale i titolari di diritti d’uso provvisorio delle frequenze della banda 790 – 862 MHz, in quanto il rilascio di porzioni di spettro corrispondenti alla suddetta banda attua immediatamente lo scopo normativamente previsto della liberazione delle citate frequenze senza ricorrere all’adozione di atti successivi e eventuali di nuove assegnazioni di diritti d’uso, evitando le conseguenti modifiche del quadro generale delle frequenze e le difficolta’ da parte dei cittadini nell’affrontare la fase di nuova assegnazione;
Ritenuto che lo stanziamento eventualmente non assegnato a titolo di misura compensativa, nel caso in cui non si raggiunga in una o piu’ regioni il numero di frequenze effettivamente da liberare, e’ destinato all’erogazione di indennizzi dovuti nelle regioni gia’ digitalizzate alla data del 1 gennaio 2011 ai soggetti che in esito alle procedure di cui all’art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono risultati in posizione non utile nelle relative graduatorie, con conseguente revoca di diritti d’uso provvisori di frequenze, in quanto costituisce un ristoro dei costi sostenuti nel corso della digitalizzazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante «Nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze» con cui il Sen. Prof. Mario Monti e’ stato nominato Ministro dell’Economia e delle Finanze e il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante «Nomina dei Ministri» con cui il dottor Corrado Passera e’ stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Decreta:
Art. 1
Misure economiche di natura compensativa
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni la somma di euro 174.684.709, come determinata dal combinato disposto dell’art. 1, comma 9, 13, 13-ter e 61 della suddetta legge, e’ destinata all’attribuzione di misure economiche di natura compensativa finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz.
2. L’importo di cui al comma 1 viene ripartito, per ogni regione indicata nella Tabella A di cui al seguente comma 3 e gia’ digitalizzata alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione alla popolazione della singola regione e all’effettivo numero di frequenze da liberare, tenuto conto dei diritti d’uso di frequenze in tecnica digitale in ambito locale rilasciati in ognuna delle suddette regioni in coincidenza con il passaggio al digitale, delle esigenze di coordinamento internazionale e degli accordi procedimentali. L’importo cosi’ determinato per ogni regione viene ripartito per ogni frequenza, equivalente nell’ambito di ciascuna regione, da liberare. L’importo per ogni frequenza di ciascuna regione, indicato nella Tabella B di cui al seguente comma 3, costituisce la misura compensativa per ogni frequenza di ambito regionale rilasciata, da attribuire secondo la procedura disciplinata nel seguente art. 2.
3. La Tabella A allegata, contenente l’individuazione delle regioni interessate dalla presente procedura e la suddetta ripartizione, e la Tabella B allegata, contenente l’individuazione dei singoli importi per ogni frequenza di ciascuna regione, costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche compensative
1. I soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale – cui sia stato attribuito in qualita’ di operatore di rete il diritto d’uso di frequenze in tecnica digitale nelle aree indicate nella citata Tabella A e gia’ digitalizzate alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni – a seguito del volontario rilascio delle frequenze oggetto del diritto d’uso, possono partecipare alla procedura di attribuzione di una misura economica di natura compensativa, di cui al comma 2 e seguenti, se:
a) Operatori di rete in possesso di diritto d’uso in ambito regionale la cui frequenza assegnata in via provvisoria possa essere
utilizzata sull’arco di copertura dell’intera regione.
b) Operatori di rete in possesso di diritto d’uso in ambito pluriprovinciale, provinciale o limitati all’area di servizio di singoli impianti che, tramite costituzione di una intesa, chiedano il volontario rilascio di una medesima frequenza, assegnata in via provvisoria, in modo che la sommatoria delle loro coperture sia equivalente all’arco di copertura dell’intera regione.
2. I soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), presentano domanda nelle forme e con le modalita’ di cui al seguente art. 4.
3. Il Ministero procede a verificare la domanda e la documentazione allegata nella sua completezza e conformita’ rispetto a quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto. Qualora la domanda o la documentazione non risulti completa ovvero non conforme a quanto previsto, il partecipante sara’ escluso dalla presente procedura. I provvedimenti motivati di esclusione saranno comunicati dal Ministero ai partecipanti esclusi.
4. Al termine della verifica di cui al comma 3 si procedera’ alla redazione di una graduatoria per ogni Regione, applicando il seguente ordine di priorita’:
1. soggetti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) che liberano
frequenze comprese tra il canale 61 e il canale 69;
2. soggetti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) che liberano frequenze diverse da quelle comprese tra il canale 61 e il canale 69;
5. Per le regioni per le quali vengano presentate domande valide in numero pari o non superiore alle frequenze da liberare, indicate nella Tabella B, viene riconosciuta la misura compensativa ai richiedenti per le frequenze corrispondenti. Per le regioni per le quali vengano presentate domande valide in numero superiore alle frequenze da liberare, indicate nella Tabella B, viene riconosciuta la misura compensativa ai richiedenti che, secondo i criteri di cui al comma 4, si trovino in posizione utile rispetto al numero delle frequenze da liberare. Nel caso di pluralita’ di domande di soggetti di cui al comma 4, punto 2, il Ministero procede allo svolgimento di un sorteggio, per ogni regione interessata e per il relativo numero di misure compensative da riconoscere dopo l’applicazione del criterio di cui al comma 4, punto 1, in seduta pubblica, nel luogo, data ed ora che saranno indicati sul sito istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it. A detta seduta potranno partecipare i rappresentanti dei soggetti partecipanti di cui al comma 4, punto 2 (non piu’ di uno per partecipante), muniti di apposita delega.
Art. 3
Destinatari e procedura di attribuzione dell’indennizzo
1. Lo stanziamento eventualmente non assegnato, nel caso in cui non si raggiunga in una o piu’ regioni il numero di frequenze
effettivamente da liberare, fatte salve le spese amministrative per lo svolgimento della procedura, e’ destinato all’erogazione di indennizzi dovuti ai soggetti che in esito alle procedure di cui all’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, siano risultati in posizione non utile nelle relative graduatorie non ricevendo diritti d’uso di frequenze, nelle regioni gia’ digitalizzate alla data del 1 gennaio 2011 indicate nella Tabella A.
2. La ripartizione degli indennizzi di cui al comma 1 tra gli aventi diritto e’ effettuata, al termine della procedura di volontario rilascio del presente decreto e delle procedure di cui al citato art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, proporzionalmente alla copertura della popolazione di ciascun soggetto determinata secondo i criteri previsti dai bandi attuativi del gia’ menzionato decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
3. Del riconoscimento dell’indennizzo di cui al comma 1 e del relativo ammontare verra’ data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it.
4. I soggetti cui sia stata riconosciuta la misura compensativa di cui al presente decreto non possono partecipare alle procedure di cui all’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, relativamente alla frequenza oggetto della misura stessa.
5. La procedura di cui al presente articolo avra’ luogo solo in presenza dello stanziamento di cui al comma 1.
Art. 4
Presentazione delle domande per l’attribuzione delle misure compensative
1. Le domande per l’attribuzione delle misure compensative di cui ai seguenti comma 2 e 3, devono essere presentate per ciascuna Regione indicata nella citata Tabella A e gia’ digitalizzata alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni, a pena di esclusione, secondo le modalita’ di seguito indicate:
a. Collegamento al sito www.rilasciofrequenze.it ;
b. registrazione seguendo le istruzioni contenute nella pagina di accesso;
c. l’utente ricevera’ una e-mail con la conferma dell’avvenuta registrazione;
d. nuovo collegamento al sito di cui alla lett. a) e autenticazione tramite login e password;
e. inserimento dei dati richiesti, specificati nel seguente comma
2. L’inserimento dei dati sara’ guidato dalle istruzioni contenute nel sito;
f. stampa della domanda, contenente la data e l’ora di validazione, sottoscrizione della stessa ai sensi del seguente comma 4 e
trasmissione al Ministero dello sviluppo economico secondo le modalita’ del comma 2 e 3.
2. Nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione:
a) l’identita’ giuridica, la sede legale, codice fiscale o partita iva, i recapiti telefonici, fax ed e-mail, denominazione
dell’operatore di rete;
b) l’indicazione della regione e della/e frequenza/e oggetto del diritto d’uso rilasciato in via provvisoria, per la quale si richiede la misura compensativa a seguito del volontario rilascio;
c) la persona cui il Ministero puo’ fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante;
d) nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), indicazione della sussistenza dell’intesa tra gli operatori di rete;
e) numero di protocollo e data del diritto d’uso relativo alla frequenza per la quale si richiede la misura compensativa a seguito
del volontario rilascio;
f) elenco degli allegati.
Alla domanda devono essere accluse, a pena di esclusione:
1. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
2. dichiarazione di volontario rilascio della/e frequenza/e oggetto del diritto d’uso, con contestuale disattivazione di tutti gli
impianti coinvolti, e per cui si presenta domanda secondo il presente decreto;
3. nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) copia dell’intesa, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, tra gli operatori di rete, contenente la ripartizione percentuale tra i componenti della misura compensativa per cui si presenta domanda;
3. La domanda, di adesione alla procedura di volontario rilascio di frequenze, per ciascuna regione, unitamente agli allegati di cui al comma 2, deve pervenire esclusivamente – a pena di esclusione – nella forma oggetto di stampa di cui al precedente comma 1, al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione, Divisone III, piano 5°, stanza 504, dal lunedi’ a venerdi’, esclusi i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, Viale America 201, 00144 Roma, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, tramite consegna a mano ovvero corriere o posta raccomandata o assicurata. Dell’avvenuta consegna a mano il Ministero rilascera’ apposita ricevuta. Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto: il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante. Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura "Domanda di partecipazione alla procedura di volontario rilascio di frequenze radiotelevisive per la Regione ……………. NON APRIRE".
4. La domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della societa’ o dei singoli componenti in caso di intesa.
5. Non sono ammesse domande di partecipazione condizionate ad alcun evento o azione.
6. Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere formulate esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax o e mail con conferma di ricezione, fino alla scadenza del settimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, Divisione III, fax +39.065913110, e-mail [email protected]. Non saranno fornite risposte a richieste formulate non in forma scritta e pervenute oltre il suddetto termine. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni saranno rese pubbliche, fermo restando l’anonimato del richiedente, sul sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it.
7. Dell’ammissione alla procedura di rilascio, del riconoscimento della misura economica compensativa e del relativo ammontare verra’ data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it.
Art. 5
Erogazione e revoca delle misure economiche compensative e dell’indennizzo
1. La liquidazione della misura economica compensativa riconosciuta ai sensi del presente decreto e’ disposta, a seguito del rilascio della/e frequenza/e con contestuale disattivazione di tutti gli impianti coinvolti, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 4, comma 7, e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
2. Nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), la liquidazione della misura economica compensativa riconosciuta ai sensi del presente decreto e’ disposta, a seguito del rilascio della/e frequenza/e con contestuale disattivazione di tutti gli impianti coinvolti da parte di tutti gli operatori di rete partecipanti all’intesa, secondo la ripartizione percentuale tra i componenti indicata nell’intesa stessa.
3. La liquidazione dell’indennizzo di cui all’art. 3, comma 1, riconosciuto ai sensi del presente decreto, e’ disposta, al termine
della procedura di volontario rilascio e delle procedure di cui all’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 3, comma 3, e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
4. Qualora risulti che il riconoscimento della misura economica compensativa e’ stato determinato da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute della documentazione alla stessa allegata, la misura e’ revocata, fatte salve le sanzioni irrogabili al altro titolo.
5. La revoca della misura economica compensativa comporta l’obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all’erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali
ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi al tasso legale.
6. Ove l’obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo della Misura e dei relativi accessori,
rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.
Roma, 23 gennaio 2012
Il Ministro dello sviluppo economico
Passera
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Monti
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 100