Recita l’art. 30 D. Lgs 177/2005 (T.U. Radiotelevisione): “L’installazione e l’esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero (…)
L’autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali (…) I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero autorizzazione all’installazione (…)”.
L’autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali (…) I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero autorizzazione all’installazione (…)”.
Gli enti locali sono chiaramente quegli enti pubblici la competenza dei cui organi è limitata entro una determinata circoscrizione territoriale e che ne perseguono gli interessi pubblici propri. L’art. 1 D. Lgs 257/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) stabilisce che “si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni”. Bene, è successo che qualche tempo fa la direzione tecnica del MSE-Com se ne usciva con una circolare rivolta agli Ispettorati Territoriali, con la quale esprimeva perplessità a riguardo dell’autorizzabilità delle istanze ex art. 30 D. Lgs 177/2005 presentate dalle Province, stante il vasto dimensionamento territoriale. Ora, anche uno studente al primo anno di Giurisprudenza sa che, per il principio della gerarchia delle fonti, quando una circolare amministrativa confligge con una norma di legge, evidentemente chi soccombe è la prima.
Nondimeno, un Ispettorato territoriale riteneva di diniegare l’autorizzazione sulla base della predetta circolare. Immediata, quindi, la reazione dell’ente pubblico interessato e dell’emittente, i cui programmi sarebbero dovuti essere ripetuti dagli impianti autorizzati in forza di convenzione, che impugnava il provvedimento avanti al T.A.R. chiedendone cautelarmente la sospensione dell’efficacia. Nelle more dell’esame giudiziale, la direzione amministrativa del MSE-Com opportunamente chiariva che le Province rientravano a pieno titolo nelle previsioni dell’art. 30 D. Lgs. 177/2005; indi la ricorrente invitava l’I.T. a revocare in via di autotutela il diniego, per favorire l’abbandono del giudizio. Sennonché, l’I.T. in questione decideva di tirare dritto sulla propria rotta, preferendo al dignitoso mea culpa lo scontro giudiziale.
Risultato? Il T.A.R. accoglieva (logicamente) il ricorso cautelare e sospendeva il diniego dell’autorizzazione.
Mentre il solito Pantalone pagherà le spese dell’ennesima pubblica, irrazionale, caparbietà.