Il caso in due parole. Ad un’emittente locale viene contestato di aver acquistato impianti regolarmente in funzione ma non censiti. Come è possibile, si chiede l’ignaro cessionario? Semplice (si fa per dire), risponde l’Ispettorato territoriale competente: l’emittente che li avrebbe dovuti censire aveva inviato la domanda senza allegare le schede tecniche B e C. Peccato, però, che nella istanza ex L. 223/1990 le schede erano indicate come allegate, expressis verbis. Non sarebbe allora possibile, obietta il privato, che sia stato il Ministero (allora) delle PP.TT. a perdersele, le schede? No, quasi impossibile, ribattono a Roma, dalla Direzione tecnica. Allora, per cercare di ricostruire le schede misteriose l’emittente chiede di accedere al censimento 1985 (l. 10/1985) dal momento che era acclarato che la propria dante causa vi aveva partecipato e che la configurazione impiantistica non era sostanzialmente mutata nel tempo. Una prova indiziaria dell’attività storica degli impianti e della consistenza degli stessi, che ben potrebbe essere incrociata coi rilievi storici dell’ente periferico del MSE-Com al fine di risolvere il contenzioso puramente burocratico, posto che non risultano problematiche interferenziali con terzi. Sì, buona idea, dicono in un primo tempo a Roma. Poi, però, inspiegabilmente i tecnici oppongono il rifiuto all’accesso agli atti ex L. 241/1990. Allora l’emittente, dopo un’inutile istanza di riesame, ricorre al TAR affinché sia ordinato alla P.A. l’esibizione degli atti. Il MSE-Com si costituisce, allegando alla memoria una ricostruzione della vicenda da parte della Direzione tecnica, nella quale, anziché motivare le improbabili ragioni del rifiuto all’accesso ad atti pubblici (la causa petendi atteneva al diritto sostanziale di accedere agli atti della P.A., non al merito della questione posta a monte, che, al più, sarebbe stata oggetto di differente ricorso), viene ricostruita una non richiesta genesi degli impianti producendo…le schede del 1985 (sic!), di fatto soddisfacendo le richieste del privato poste a fondamento del giudizio. Risultato? Soldi dello Stato e dell’emittente buttati al vento ed un organo giurisdizionale adito inutilmente. Ma tanto paga Pantalone.