Motori di ricerca e privacy, Corte GE: gestore è responsabile trattamento dati pubblicati da terzi su web

Il gestore di un motore di ricerca su Internet é responsabile del trattamento da esso effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella causa intentata contro il giornale La Vanguardia e Google da parte di un cittadino spagnolo. Quando il suo nome era introdotto nel motore di ricerca Google Search, l’elenco di risultati mostrava dei link verso due pagine del quotidiano che annunciavano una vendita all’asta di immobili organizzata a seguito di un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali nei suoi confronti. La Corte rileva che «qualora si constati, in seguito a una richiesta della persona interessata, che l’inclusione dei link nell’elenco è incompatibile con la direttiva, le informazioni e i link figuranti in tale elenco devono essere cancellati» a meno che sussistano ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, «giustificanti un interesse preminente del pubblico ad avere accesso, nell’ambito di una ricerca siffatta, a dette informazioni». La Corte constata che, esplorando Internet in modo automatizzato, costante e sistematico alla ricerca delle informazioni ivi pubblicate, il gestore di un motore di ricerca «raccoglie» dati ai sensi della direttiva europea. E «tratta» i dati poichè li estrae, registra, organizza, conserva, tutti passaggi di cui è responsabile. «Nella misura in cui l’attività di un motore di ricerca si aggiunge a quella degli editori di siti web e può incidere significativamente sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore del motore di ricerca deve garantire, nell’ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta attività soddisfi le prescrizioni della direttiva». La Corte rileva che «qualora si constati, in seguito a una richiesta della persona interessata, che l’inclusione dei link nell’elenco é incompatibile con la direttiva, le informazioni e i link figuranti in tale elenco devono essere cancellati» a meno che sussistano ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, «giustificanti un interesse preminente del pubblico ad avere accesso, nell’ambito di una ricerca siffatta, a dette informazioni». La Corte constata che, esplorando Internet in modo automatizzato, costante e sistematico alla ricerca delle informazioni ivi pubblicate, il gestore di un motore di ricerca «raccoglie» dati ai sensi della direttiva europea. E «tratta» i dati poiché li estrae, registra, organizza, conserva, tutti passaggi di cui é responsabile. «Nella misura in cui l’attività di un motore di ricerca si aggiunge a quella degli editori di siti web e può incidere significativamente sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore del motore di ricerca deve garantire, nell’ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta attività soddisfi le prescrizioni della direttiva». (RADIOCOR)

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