La Legge entra in vigore l’8 novembre 2006.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 160 del 5 aprile 2006 circa la disciplina di accesso in magistratura, sono sospese fino al 31 luglio 2007. L’attuale provvedimento modifica il decreto legislativo n. 106 del 20 febbraio 2006, sull’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero. Questi i punti salienti: il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell’azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio; l’assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi; con l’atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell’esercizio della relativa attività. Il provvedimento modifica inoltre il decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006 in materia di illeciti disciplinari dei magistrati.
Approfondimento
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2006 la Legge n.269 sulla “Sospensione dell’efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario”. La Legge entrerà in vigore l’ 8 novembre 2006.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 160 del 5 aprile 2006 circa la disciplina di accesso in magistratura, sono sospese fino al 31 luglio 2007.
L’attuale provvedimento modifica il decreto legislativo n. 106 del 20 febbraio 2006, sull’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero. Questi i punti salienti:
Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell’azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio. L’assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi;
con l’atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell’esercizio della relativa attività.
Il provvedimento modifica inoltre il decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006 in materia di illeciti disciplinari dei magistrati. Questi i punti salienti:
il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici devono comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene necessario ai fini delle determinazioni sull’azione disciplinare, può acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi, motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto, che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta motivata del procuratore della Repubblica ovvero di altri dodici mesi quando si procede per reati di cui all’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, e sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo.