Il Consiglio dei Ministri del 7 settembre scorso ha approvato un decreto legislativo che modifica e aggiorna la legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942), in particolare in materia di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Questi i punti più significativi della riforma: ridefinita l’area della fallibilità; razionalizzazione dei riti fallimentari; la sentenza di fallimento sarà reclamabile e non più appellabile; chiariti i compiti degli organi fallimentari; attenuato il regime di responsabilità del comitato dei creditori; anche nel concordato preventivo si consente il pagamento in percentuale dei crediti privilegiati; definite le maggioranze per l’approvazione dei concordati; il fallito potrà iscriversi con una nuova attività nel registro delle imprese; si estende l’applicazione della transazione fiscale agli accordi di ristrutturazione dei debiti.