Modifiche al Regolamento Agcom in materia di procedure sanzionatorie

Con la Delibera 130/08/CONS viene riformata la disciplina relativa alla proposta di impegni.
 
A seguito dell’approvazione, da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, della Delibera n. 130/08/CONS (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), sono state apportate variazioni alla regolamentazione delle proposte di impegni presentate nell’ambito di procedimenti sanzionatori, come introdotta dalla Delibera n. 54/08/CONS. Si ricorda che quest’ultimo provvedimento era stato emanato dall’Agcom ai sensi della Delibera n. 645/06/CONS che, approvata in attuazione dell’art. 14bis del D.L. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, disciplina i procedimenti di competenza dell’Autorità che devono essere indirizzati al perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Essa prevede, in particolare, la possibilità, per l’operatore a cui sia contestata dall’Agcom una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, di presentare una proposta di impegni, finalizzata a migliorare le condizioni di competitività del settore. L’art. 8 della medesima Delibera aveva stabilito che, con separato provvedimento, avrebbe dovuto provvedersi ad adeguare il regolamento afferente alle procedure sanzionatorie di competenza dell’Agcom (approvato con la Delibera n. 136/06/CONS) alla disciplina in materia di impegni. Tale adeguamento è stato attuato con la sopra citata Delibera n. 54/08/CONS, oggi oggetto di abrogazione ad opera del provvedimento n. 130/08/CONS. La nuova disciplina (con cui è stato appunto integrato il regolamento in tema di procedure sanzionatorie) prevede che l’operatore al quale venga contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica può presentare subito una proposta preliminare di impegni “finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure”, potendo poi anche essere sentito dal responsabile del procedimento al fine di chiarire meglio il contenuto degli impegni stessi. Alla presentazione della proposta preliminare, deve fare seguito, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, la produzione della versione definitiva degli impegni, la quale viene trasmessa all’organo collegiale cui spetta il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori. Solo se la proposta non viene dichiarata inammissibile (tale è dichiarata la proposta ad esempio generica o non idonea a migliorare le condizioni della concorrenza), allora la sua presentazione comporta la sospensione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio. È altresì previsto che la medesima proposta debba essere resa pubblica mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Autorità, in modo da dare a soggetti terzi interessati la possibilità di presentare osservazioni (entro 30 giorni), in relazione alle quali l’operatore proponente potrà intervenire, introducendo anche modifiche agli impegni. Se l’organo collegiale valuta la proposta di impegni idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nello stesso settore, rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure, il medesimo organo approva gli impegni, ordinandone l’esecuzione all’operatore. Contestualmente l’organo collegiale delibera la sospensione del procedimento sanzionatorio fino alla verifica dell’effettivo adempimento degli impegni. Il procedimento sanzionatorio viene archiviato solo se viene accertato che l’operatore ha effettivamente attuato gli impegni assunti (entro il termine indicato nella propria proposta). Viceversa, è previsto che, qualora venga verificata la mancata attuazione degli impegni, l’organo collegiale provvede, previa diffida, alla revoca del provvedimento di approvazione degli impegni, alla ripresa del procedimento sanzionatorio afferente alla violazione precedentemente contestata e all’irrogazione della sanzione prevista per l’inottemperanza all’ordine di eseguire i medesimi impegni. La stessa previsione si applica qualora “l’approvazione degli impegni sia stata determinata da informazioni fornite dall’operatore successivamente rivelatesi gravemente incomplete, oppure colpevolmente inesatte o fuorvianti.” (art. 12-ter, c.3). (D.A. per NL)

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