Con il Decreto Legge n. 112/2008 viene ripristinato il limite di 12.500 euro.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 viene nuovamente portato a 12.500 l’importo massimo consentito per il trasferimento di contanti, per il saldo dei libretti al portatore e per l’emissione di assegni trasferibili. Si ricorda che l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 231/2007 (disciplina dell’antiriciclaggio) aveva abbassato, a decorrere dal 30 aprile 2008, da 12.500 euro a 5.000 euro la soglia limite per l’utilizzo di contanti e di titoli al portatore. In base alle modifiche apportate dall’art. 32 del suddetto Decreto Legge ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 del sopra richiamato art. 49, la disciplina in materia, vigente dallo scorso 25 giugno, prevede in particolare che, innanzitutto, il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore è ammesso quando il valore dell’operazione è complessivamente inferiore a 12.500 euro. È richiesta l’apposizione della clausola di non trasferibilità, così come l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, per gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori al suddetto importo. Dunque gli assegni bancari e postali sono trasferibili se emessi per somme inferiori a 12.500 euro. E’ consentito al cliente richiedere per iscritto il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 12.500 euro senza la clausola di non trasferibilità. Con riguardo, poi, al saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, esso è ammesso sino ad un importo massimo di 12.500 euro. Un’ulteriore modifica rispetto alla normativa in vigore dal 30 aprile scorso riguarda la disciplina delle girate in quanto, con l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 49 sopra detto, non è più obbligatoria l’apposizione del codice fiscale del girante ai fini della validità dell’operazione. Resta ferma, invece, la previsione del pagamento dell’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun assegno bancario o postale che venga richiesto in forma libera, cioè senza la clausola di non trasferibilità, o per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera. Allo stesso modo, tra le norme confermate, già efficaci dal 30 aprile scorso, figura la disposizione contenuta al comma 6 del più volte citato art. 49, secondo cui gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (assegni “a me medesimo”) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.., non potendo i medesimi essere girati a terzi. Come ribadito dall’art. 32 in argomento, il Ministro dell’economia e delle finanze mantiene sempre la facoltà (riconosciuta dall’art. 66, comma 7, del Decreto Legislativo n. 231/2007) di modificare, con proprio decreto, i limiti di importo stabiliti dall’art. 49. Si attende adesso di vedere se, in fase di conversione in legge del Decreto, le variazioni descritte verranno confermate. (D.A. per NL)