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Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)- (…) = omissis (…) Si fa seguito alla circolare della scrivente del 03/12/2007 (“Contenziosi civili per interferenze – competenza A.G.O. – orientamento giurisprudenziale” in SIT Online www.consultmedia.it) per partecipare quanto segue, al fine di rispondere in maniera diffusa ad una serie di quesiti di sostanziale analogo contenuto posti a questa struttura di competenze a più livelli. In quella occasione, si ricorderà, era stata dedicata attenzione ad un’importante decisione della Suprema Corte di Cassazione che si era inserita nel solco di precedenti orientamenti analoghi in forza dei quali era stata riconosciuta la devoluzione al giudice ordinario delle controversie instaurate da emittenti radiofoniche o televisive per far cessare i disturbi provocati da successivi utilizzatori della medesima frequenza. Tale principio, inizialmente stabilito con riferimento a condotte poste in essere prima della entrata in vigore della L. 223/1990, era stato in seguito riaffermato anche in relazione a fatti commessi in epoca successiva da soggetti muniti delle prescritte concessioni che erano sempre rilasciate con salvezza dei diritti dei terzi. In ossequio alla costante propria giurisprudenza, la Cassazione aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, osservando come, in sostanza, non fosse in discussione la legittimità della concessione rilasciata dalla P.A., quanto il comportamento tenuto dalla controparte in violazione del diritto della ricorrente di non subire interferenze nello svolgimento dell’attività radiodiffusiva (in sostanza, non era in discussione il titolo all’esercizio degli impianti di radiodiffusione in sé, quanto l’uso che la società concorrente aveva fatto dello stesso, rimasto sullo sfondo come semplice antecedente storico e non come oggetto immediato del giudizio). Una vertenza del genere non poteva, quindi, che appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non poteva essere racchiusa nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo e nemmeno in quella esclusiva di cui alla L. 1034/1971, artt. 5 e del D. Lgs 80/1998, art. 33, così come modificati dalla L. 205/2000, art. 7. Approfondendo questo ultimo aspetto, i giudici di legittimità avevano rimarcato, come, nel caso esaminato, non si vertesse in tema di pubblici servizi, ma di attività commerciali svolte da imprese private in regime di concorrenza senza delega di poteri e che, comunque, nel riservare a Giudice Amministrativo la cognizione delle cause in materia di concessioni di beni e servizi pubblici, le predette disposizioni avevano inteso riferirsi alle controversie promosse nei confronti della Pubblica Amministrazione e non a quelle fra privati, ancorché estese al contenuto od alla legittimità del provvedimento che avesse consentito ad uno di essi di svolgere l’attività che l’altro riteneva lesiva del proprio diritto. La Corte, nel suo excursus, aveva altresì esaminato l’eccezione secondo la quale non sarebbe stata soltanto la normativa generale, ma pure quella specifica di settore a radicare, nella specie, la giurisdizione del G.A., e questo perchè la L. 223/1990, art. 3 e la L. 122/1998, art. 1, avrebbero attribuito in via esclusiva alla P.A. (…) la competenza a risolvere i problemi cagionati dalle interferenze, cosicché non avrebbe potuto essere adito il G.O. ma, al più, sollecitato l’intervento dell’Amministrazione e, eventualmente, attaccati gli atti davanti al T.A.R. Tuttavia, le Sezioni Unite non avvallavano tale ragionamento, osservando come la L. 223/1990 e le sue successive modificazioni ed integrazioni avessero conferito alla P.A. una serie di poteri di vigilanza e di controllo che, pur assurgendo a notevoli livelli d’intensità, non consentivano però di affermare che, di fronte alle interferenze, l’interessato non disponesse di altre forme di tutela se non quelle rappresentate dai predetti poteri e dal ricorso al G.A. contro il loro mancato o scorretto esercizio. Anche la tradizionale censura basata sul fatto che eventuali decisioni giudiziali destinate a gravare sugli assetti impiantistici avrebbero inciso sull’atto amministrativo in sé, determinando un’ingerenza del potere giudiziario intollerata dall’ordinamento, non era accolta dalla Corte, atteso che, per giurisprudenza costante, nelle controversie fra privati il divieto imposto dalla L. 2248/1865, all. E, art. 4, non atteneva alla giurisdizione, bensì al merito in quanto, data l’estraneità della P.A. al giudizio, aveva tema esclusivo soltanto nell’individuazione dei limiti interni posti dall’ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario. Alla luce dell’importante decisione, si osservava che, probabilmente, sarebbe diminuito fortemente il numero dei giudici di merito che si sarebbero dichiarati incompetenti a conoscere delle cause aventi ad oggetto le situazioni interferenziali tra emittenti radiotelevisive e, a maggior ragione, particolarmente critico sarebbe stato, da parte del MSE-Comunicazioni, non ratificare le modificazioni tecniche ordinate dall’A.G.O. ex art. 32 c. 2 L. 223/1990 (…), alla presenza dei presupposti di legge (…), al fine di coordinare gli impianti radioelettrici. Orbene, a riguardo di quest’ultimo argomento, s’informa che (… segue per assistiti Consultmedia…) Nell’invitare le imprese assistite a consultare frequentemente il sito www.newslinet.it, ospitante il periodico telematico NL Newsline (collegato a Consultmedia), al fine di conseguire aggiornamenti in tempo reale in ordine ad informazioni rilevanti in materia economica, giuridica, amministrativa, fiscale e tecnica, si partecipa che questa struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che il partner di riferimento per il caso di specie è: dr. Massimo Lualdi – tel. 0331/452183 fax 593008 [email protected] – Infine si ricorda che nell’area riservata agli utenti S.I.T. (Service Informativo Telematico) del sito www.consultmedia.it è presente la raccolta di tutte le circolari inviate dalla struttura Consultmedia da un triennio a questa parte. Per adesioni al servizio S.I.T. 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