Misure radioelettriche: la DGPGSR del MSE-Com chiarisce in maniera esaustiva la modalità di conduzione nelle aree ad elevata urbanizzazione.

La DGPGSR del MSE-Com ha chiarito le modalità di conduzione delle misure radioelettriche, con particolare riferimento alle aree ad elevata urbanizzazione, in relazione ad azioni di delocalizzazione impiantistica e/o compatibilizzazione radioelettrica.

Il parere reso nei giorni scorsi dalla Direzione tecnica del MSE-Com prende spunto dalle necessità di definire la modalità di conduzione delle misurazioni radioelettriche con specifico riferimento alle aree ad elevata urbanizzazione. L’esigenza di un parere autorevole trova specifica ragione fattuale nella circostanza che nella città di Milano sono in corso di edificazione nuovi grattacieli di elevata altezza che determineranno la delocalizzazione di alcuni siti trasmissivi ricorrenti o costituiranno, in alcuni casi, punti alternativi di emissione condivisa. In ragione di quanto sopra, a breve, il MSE-Com sarà chiamato ad istruire numerosi procedimenti amministrativi tesi a concretare la delocalizzazione di molte delle attuali sorgenti di radiodiffusione sonora metropolitane, che inevitabilmente vedranno il coinvolgimento di gestori di impianti operanti su frequenze limitrofe in bacini coincidenti o adiacenti. Sulla scorta di quanto sopra, un ente esponenziale, preso atto che fino ad ora non era stato possibile individuare principi condivisi per l’effettuazione delle misurazioni radioelettriche da tenersi nel corso delle suddette istruttorie, sottoponeva alla D.G.P.G.S.R. il proprio pensiero a riguardo, affinché esso potesse essere di stimolo per l’emanazione di indispensabili, quanto urgenti, linee guida dirigenziali. Nel dettaglio, ad avviso dell’interpellante, i punti critici dell’esame sul territorio dell’impatto radioelettrico derivante dalle delocalizzazioni erano essenzialmente tre: 1. le fotografie del quadro radioelettrico preesistente alla modifica e successivo ad essa e conseguentemente la determinazione delle modalità di individuazione di punti misura sia a riguardo dell’emittente interessata dalle variazioni tecniche che dei controinteressati; 2. la valutazione degli effetti delle modifiche sia nella direzione dell’emittente interessata che dei controinteressati; 3. le misurazioni in estrema prossimità delle sorgenti radioelettriche e in difetto di otticità tra l’antenna ricevente (del mezzo di misura) e gli impianti oggetto di comparazione. Antenne%20Torre%20Eureka%20Nerviano - Misure radioelettriche: la DGPGSR del MSE-Com chiarisce in maniera esaustiva la modalità di conduzione nelle aree ad elevata urbanizzazione.A riguardo del primo punto, il soggetto portatore d’interessi diffusi osservava come l’individuazione dei punti identificativi del quadro radioelettrico esistente non dovesse meramente conseguire alle indicazioni delle parti, bensì costituire una valutazione autonoma da parte dell’I.T., che avrebbe potuto sì attingere ai suggerimenti delle emittenti, ma non certamente soggiacere ad essi. Osservava il richiedente che “un’agevole modalità di definizione dell’indagine radioelettrica rappresentativa di ogni area di servizio degli impianti coinvolti”, avrebbe potuto “essere quella di suddividere in un reticolato il territorio servito utilmente da tutti i diffusori interessati dal procedimento”; indi, in ognuno dei quadrati derivanti avrebbe potuto essere individuato un test-point dove effettuare il rilievo dei campi elettromagnetici degli impianti prima e dopo la modifica richiesta. Circa il secondo punto, sarebbe stato semplice, una volta adottato il suddetto criterio, valutare la rilevanza interferenziale della modifica apportata attraverso una media ponderata delle misurazioni, se essa non avesse significativamente alterato i rapporti S/D preesistenti nel complesso delle relative aree di servizio o se, viceversa, avesse peggiorato i rapporti interferenziali originari. La soluzione proposta dall’interrogante, oltre a costituire un approccio oggettivo verso istruttorie altamente complesse e difficilmente adattabili ai normali principi regolatori UIT-R, avrebbe permesso di superare l’empasse generalmente causata dalla richiesta di misurazioni in estrema vicinanza delle sorgenti radioelettriche col solo scopo di ostacolare i processi di delocalizzazione, poiché la valutazione sulla bontà o meno della soluzione tecnica proposta sarebbe stata determinata dalla media ponderata dei rilievi condotti nel complesso delle aree di servizio degli impianti. Sul terzo punto, ad avviso del portatore di interessi diffusi, un’eventuale misura condotta in estrema prossimità della sorgente radioelettrica avrebbe avuto incidenza limitata se calata in un contesto di un numero di punti rappresentativi dell’area di servizio degli impianti dei controinteressati. Quanto alla non otticità delle sorgenti radioelettriche oggetto di accertamento rispetto all’antenna di rilevazione, si sottolineava come, in casi similari, dovesse essere prestata maggiore attenzione alle risultanze di oggettivi rilievi qualitativi piuttosto che strumentali (che restituiscono un quadro inattendibile a livello tecnico). Con parere reso in data 07/03/2011, la D.G.P.G.S.R. (Divisione V), si esprimeva nei seguenti termini. “A riguardo, è opinione di questa D.G. che le misurazioni in contraddittorio debbano essere svolte effettuando le misure in un numero di punti tali, per localizzazione e quantità da caratterizzare l’area di servizio interferita; in tal senso, si ritiene che utili elementi di risposta alla richiesta avanzata possano essere rinvenuti nel recente pronunciamento del Consiglio di Stato con decisione n. 5667/2010 del 10/12/2010. In tale occasione, pur esprimendosi nell’ambito di un giudizio sommario, il supremo organo di giustizia amministrativa aveva censurato l’insufficienza di un esame interferenziale basato su un solo punto-misura, rilevando che in effetti, tale indifferenza è stata accertata in un solo punto e che pertanto può concordarsi col giudice di prima istanza sulla eccessività dell’ordine di disattivazione dell’intero impianto”, confermando così l’importanza della determinazione di un quadro radioelettrico sufficientemente esaustivo per l’adozione di provvedimenti amministrativi motivati. In linea generale, i rilievi tesi a verificare gli effetti delle modifiche impiantistiche dovrebbero essere effettuati evitando, o almeno riducendo al minimo, l’introduzione di fattori invalidanti (come la presenza di ostruzioni tra le sorgenti misurate e il mezzo di rilevazione o i fenomeni di saturazione rappresentati nel quesito). Si dovrà inoltre, come già detto dianzi, aver cura di distribuire sul territorio un numero congruo di punti di misura, in maniera uniforme e rappresentativa del servizio, assegnando valore decisorio alle risultanze del complesso delle misure piuttosto che alla misura in sé (non indicativa del quadro radioelettrico), in quanto la norma UIT-R BS 412 stabilisce che le verifiche del rispetto o meno dei rapporti interferenziali devono prendere a base i valori mediani di campo e.m. e non quelli puntuali assoluti. È evidente, tuttavia, che la casistica (…) delle misure da svolgere in ambiti urbani rende estremamente difficoltoso il rispetto dei principi elencati nella prima parte del precedente paragrafo e la instabilità temporale dei segnali dovuti al traffico cittadino alle quote abitualmente occupate dai fruitori mobili (1,5 m anziché i canonici 10 m) rende problematica l’interpretazione dei risultati, i quali andrebbero corretti secondo fattori che dovrebbero derivare da una sperimentazione estensiva (la quale non risulta sia mai stata effettuata o valicata a livello internazionale)”. (M.L per NL)

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