Ministero dello Sviluppo Economico. Riorganizzazione: ecco il decreto definitivo

I timori per il ridimensionamento degli Ispettorati sembrano per ora fugati dal permanere all’art.26 della specifica menzione al numero di sedici


Il Blog Comunicazione Liguria ha pubblicato la versione definitiva, approvata nel Consiglio dei ministri del 19/11/2008, del D.P.R. di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
I timori per il ridimensionamento degli Ispettorati sembrano per ora fugati dal permanere all’art.26 della specifica menzione al numero di sedici. Il Dipartimento che raggruppa le competenze dell’ex Ministero delle comunicazioni si chiama ora solo “Dipartimento per le comunicazioni” e comprende tre Direzioni generali, mentre le ex Direzioni del personale e delle risorse strumentali e informative sono confluite in un “Ufficio per gli affari generali e per le risorse” di livello dirigenziale generale, trasversale ai dipartimenti. Confermata anche la struttura dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione all’art. 22.

Testo definitivo

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 13 e 19;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l’articolo 1, commi 376 e 377;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio
2008, n. 121;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in particolare l’art. 74, convertito con
modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, concernente il Testo unico della
radiotelevisione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2006, n. 29, concernente la rideterminazione delle dotazioni
organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree
funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il
regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253, recante il
regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’11
luglio 2008;
Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle
adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………….….;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento :

Art. 1
Organizzazione
1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato: “Ministero”, si articola nei
dipartimenti di cui all’articolo 2 e in un Ufficio per gli affari generali e le risorse di cui
all’articolo 23.
Art. 2
Dipartimenti
1.Il Ministero si articola nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione;
b) Dipartimento per l’energia;
c) Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
d) Dipartimento per le comunicazioni.
2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano il conseguimento degli obiettivi del Ministero
attraverso l’esercizio coordinato e coerente delle funzioni assegnate alle relative Direzioni Generali
con il supporto delle rispettive risorse.
3. La Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata
«Conferenza», svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attività di
più Dipartimenti, può formulare proposte al Ministro per l’emanazione di indirizzi e direttive per
assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti. Elabora, altresì, linee e strategie generali in
materia di coordinamento operativo delle attività ispettive e di controllo attribuite al Dipartimento
di cui al comma 1, lettera a). La Conferenza è convocata in via ordinaria dal Capo Dipartimento di
cui al comma 1, lettera a), ovvero su richiesta di uno degli altri Capi Dipartimento.
Art. 3
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione
1. Al Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione sono attribuite le funzioni di
promozione della competitività e dell’internazionalizzazione del sistema produttivo, di tutela e
sviluppo della proprietà industriale ed intellettuale, di lotta alla contraffazione, di tutela dei
consumatori e di promozione e regolazione della concorrenza di mercato.
2. Il Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione si articola nei seguenti sei Uffici di
livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la politica industriale e la competitività – Ufficio italiano brevetti e
marchi
b) Direzione generale per la lotta alla contraffazione;
c) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica;
d) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi;
e) Direzione generale per la politica commerciale internazionale;
f) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il Nucleo degli esperti di politica
industriale di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale
non generale.
Art. 4
Direzione generale per la politica industriale e la competitività – Ufficio italiano brevetti e marchi
1. La Direzione generale per la politica industriale e la competitività si articola in venticinque
Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del
Ministero, nei seguenti ambiti:
a) politiche industriali e politiche di sviluppo della competitività;
b) programmazione comunitaria e nazionale, per gli aspetti di propria competenza, in
riferimento agli interventi per la competitività;
c) programmazione, gestione e coordinamento delle risorse finanziarie della politica
regionale unitaria, nazionale e comunitaria, per gli aspetti di propria competenza, in materia
di competitività;
d) azioni di raccordo con le amministrazioni statali, regionali e gli altri soggetti che
gestiscono aiuti di stato per la promozione e il coordinamento degli interventi di
agevolazione alle imprese;
e) politiche per la promozione della ricerca e dell’innovazione;
f) politiche territoriali, distretti produttivi e reti di impresa;
g) azioni per la creazione di imprese innovative e finanza di imprese;
h) politiche industriali ed interventi in materia di difesa nazionale, materiali di armamento,
commesse militari dei settori ad alta tecnologia, industria aerospaziale, trasporto,
cantieristica navale, elettronica, meccanica fine, prodotti ottici ed elettrici;
i) politiche industriali dei settori metalmeccanico, chimico, farmaceutico, gomma, materie
plastiche, siderurgico, metallurgico e dei minerali non ferrosi;
l) politiche industriali dei settori tessile, della carta, del legno, delle ceramiche e
dell’arredamento – politiche per il made in Italy;
m) politiche industriali comunitarie ed internazionali, regimi di aiuto ed attività inerenti al
sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato, nonché attività connesse al Punto di
Contatto Nazionale (P.C.N.);
n) recupero e rivitalizzazione dei siti produttivi inquinati;
o) sistema di certificazione ambientale;
p) normativa tecnica, prevenzione e sicurezza, recupero dei siti industriali;
q) crisi d’impresa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, fondo per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese;
r) politiche per la promozione della proprietà industriale, relazioni con istituzioni e organismi
comunitari ed internazionali in materia di proprietà industriale;
s) invenzioni e modelli di utilità;
t) disegni e modelli – brevetti nazionali, europei ed internazionali;
u) marchi nazionali, europei ed internazionali e opposizione alla registrazione dei marchi;
v)affari amministrativi dei titoli brevettali e delle registrazioni nonché segreteria della
commissione ricorsi;
z) politiche delle industrie alimentari;
aa) vigilanza sull’Istituto Promozione Industriale (IPI), nonché sulle stazioni sperimentali
dell’industria e sul banco nazionale di prova;
bb) vigilanza sulla Fondazione Valore Italia;
2. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è posto alle dirette dipendenze del Direttore
generale che lo rappresenta all’esterno.
Art. 5
Direzione generale per la lotta alla contraffazione
1. La Direzione generale per la lotta alla contraffazione si articola in cinque uffici dirigenziali
non generali e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) indirizzi e promozione in materia di Politiche anticontraffazione;
b) segreteria del Consiglio nazionale anticontraffazione;
c) gestione call center ed indirizzo di posta elettronica dedicato;
d) gestione dell’attività inerente ai destinatari anticontraffazione;
e) monitoraggio sistemi e metodi anticontraffazione;
f) assistenza e supporto imprese all’estero;
g) raccolta dei dati in possesso delle autorità competenti in ambito nazionale ed
internazionale, delle associazioni di categoria e delle imprese in materia di lotta alla
contraffazione e gestione banca dati;
h) analisi, predisposizione dei rapporti sull’andamento del fenomeno e proposte normative
conseguenti;
i) attività di raccordo con le altre Direzioni generali con le forze di polizia, Agenzia delle
dogane e con le altre amministrazioni pubbliche impegnate nella lotta alla
contraffazione;
l) attività di comunicazione interna ed esterna e gestione dei rapporti con i mezzi di
comunicazione, organizzazione eventi.
Art. 6
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa
tecnica
1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica si articola in ventiquattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le
funzioni per le politiche di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) promozione della concorrenza;
b) monitoraggio dei prezzi;
c) servizi e professioni;
d) statistiche sul commercio e sul terziario;
e) servizi assicurativi;
f) politiche comunitarie ed internazionali in materia di concorrenza;
g) cooperazione amministrativa;
h) politiche e progetti normativi per i consumatori;
i) Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) ;
l) punto di contatto-infoconsumatori;
m) strumenti di misura e metalli preziosi;
n) qualità dei prodotti e dei servizi, sicurezza e loro conformità;
o) normazione tecnica; vigilanza sugli enti di normazione;
p) organismi notificati e sistemi di accreditamento;
q) manifestazioni a premio;
r) società fiduciarie e di revisione;
s) registro imprese e vigilanza sul sistema camerale;
t) attività di controllo connesso alla sicurezza degli impianti industriali.
Art. 7
Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
1. La Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi si articola in otto
Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del
Ministero, nei seguenti ambiti:
a) politiche per le piccole e medie imprese e per l’artigianato;
b) promozione e sviluppo del movimento cooperativo;
c) gestioni commissariali, scioglimenti e liquidazioni coatte amministrative delle
società cooperative;
d) vigilanza sul sistema cooperativo;
e) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali;
f) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla
mutualità;
g) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza assistenza e
tutela del movimento cooperativo; vigilanza sui fondi mutualistici costituiti ai sensi
dell’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; vigilanza sugli studi cooperativi
Luigi Luzzatti con sede in Roma;
h) vigilanza sulle Società Cooperative Europee e rapporti con gli Organismi Comunitari
ed Internazionali (O.I.L.) per quanto attiene alla promozione cooperativa;
i) Albi delle società cooperative.
Art. 8
Direzione generale per la politica commerciale internazionale
1. La Direzione generale per la politica commerciale internazionale si articola in otto Uffici di
livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti per la parte di spettanza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) elaborazione delle azioni volte al miglioramento dell’accesso di prodotti, servizi ed
investimenti italiani nei mercati esteri;
b) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell’ambito dell’Unione
europea ed applicazione delle misure comunitarie sul piano nazionale;
c) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia
commerciale negli ambiti OMC, OCSE e UNCTAD, nonché negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale;
d) partecipazione, nell’ambito dell’Unione europea, alla elaborazione e negoziazione
degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale,
ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi;
e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari comunitari
rivolti all’assistenza tecnica ai Paesi candidati all’adesione, ai Paesi destinatari della
politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi;
f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed
industriale con Paesi terzi , organizzazione dei relativi meccanismi ed organismi
bilaterali di consultazione intergovernativa;
g) attivazione degli strumenti comunitari di difesa commerciale (strumenti
antidumping , antisovvenzione, clausole di salvaguardia);
h) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati
e titoli di importazione ed esportazione; attività di autorizzazione e controllo delle
esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi
commerciali;applicazione di sanzioni amministrative;
i) valorizzazione e tutela, nell’ambito della dimensione esterna comunitaria, del made
in Italy, delle indicazioni geografiche e della proprietà intellettuale;
l) iniziative nei paesi terzi per l’ attrazione di risorse dall’estero;
Art. 9
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi
1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi si
articola in dieci Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e di
promozione degli scambi;
b) strumenti agevolativi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione delle
imprese;
c) stipula e gestione di accordi ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema
camerale e fieristico, Università e Parchi tecno-scientifici per la promozione e
l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale;
d) partecipazione alla preparazione e approvazione del piano promozionale predisposto
dall’ICE e delle relative variazioni; esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi
della legge 25 marzo 1997 n. 68 e relazione al Parlamento;
e) coordinamento della politica promozionale sui mercati esteri e organizzazione delle
missioni di natura commerciale;
f) elaborazione dei programmi di promozione straordinaria del made in Italy, ai sensi
dell’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
g) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di
promozione, ivi comprese le esposizioni universali;
h) lotta alla contraffazione e tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà
industriale ed intellettuale, ai sensi dell’articolo 4, comma 76 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 e gestione del relativo fondo destinato all’assistenza, in
raccordo con la Direzione generale per la politica industriale e la competitività e con
la Direzione generale per la lotta alla contraffazione;
i) segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e
l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero;
l) coordinamento dell’attività degli Sportelli regionali per l’internazionalizzazione
(Sprint);
m) programmazione e gestione dei fondi comunitari, strutturali e nazionali aggiuntivi, in
materia di internazionalizzazione, a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate,
nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;
n) coordinamento della Unità di gemellaggio per la promozione dei programmi di
internazionalizzazione della politica di vicinato europea;
o) attività correlate all’esercizio dei diritti di azionista nonché esercizio delle funzioni di
indirizzo e vigilanza sulla Simest;
p) rapporti con la Società per l’assicurazione del credito all’esportazione (SACE);
q) collaborazione all’attività di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli Affari
esteri e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo,
istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49;
r) organizzazione di convegni e conferenze in materia di internazionalizzazione;
s) segreteria tecnica dell’Osservatorio economico, prevista dall’articolo 6 della legge 20
ottobre 1990, n. 304;
t) rapporti con l’Unione delle Camere di commercio per il coordinamento delle attività
relative al commercio estero in raccordo con le altre competenti direzioni generali
del Ministero;
u) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29
dicembre 1993, n. 580 relativa alle Camere di commercio italiane all’estero e italostraniere;
v) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti
italiani all’estero e per l’attrazione degli investimenti esteri in Italia;
z) coordinamento in ambito nazionale e trattazione nelle sedi internazionali (UE,
OCSE, OMC, ONU) delle tematiche attinenti ai crediti all’esportazione, alla
facilitazione degli scambi e agli investimenti esteri diretti;
aa) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di
competenza della Direzione.
Art. 10
Dipartimento per l’energia
1. Il Dipartimento per l’energia provvede alla definizione degli obiettivi, degli indirizzi e degli
strumenti di attuazione della politica energetica e mineraria nazionale con particolare riferimento
alle strategie di approvvigionamento, trasporto, distribuzione, trasformazione e uso dell’energia,
promuovendo la competitività, lo sviluppo energetico sostenibile e l’innovazione tecnologica.
2. Il Dipartimento per l’energia si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
b) Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture
energetiche;
c) Direzione generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza
energetica;
3. Presso il Dipartimento per l’energia opera la Segreteria tecnica di cui all’articolo 22, comma
2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modificazioni.
4. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale
non generale.
Art. 11
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in otto Uffici di
livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero
nei seguenti ambiti:
a) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e
provvedimenti ad esso inerenti;
b) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia – Direzione UNMIG;
c) relazioni con le organizzazioni internazionali, con gli organismi comunitari e con le
amministrazioni di altri Stati nel settore delle risorse minerarie;
d) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare in tutto il
territorio nazionale condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse
minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese;
e) programmazione, autorizzazione, gestione e controllo delle attività di prospezione, ricerca,
coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei
relativi impianti in mare;
f) definizione di accordi in ambito europeo, bilaterale, multilaterale e internazionale per la ricerca
e lo sfruttamento di risorse minerarie in acque internazionali;
g) promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli idrocarburi e delle risorse minerarie in
paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza dell’approvvigionamento e di competitività
nazionale;
h) sviluppo delle tecnologie per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio dell’anidride carbonica;
i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio dell’energia e la
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza
mineraria e di vigilanza sull’applicazione della legislazione attinente la salute sui luoghi di
lavoro;
l) laboratori di analisi e sperimentazione.
Art. 12
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
1. La Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche si
articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di
spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) strategie per la sicurezza e la competitività del sistema energetico nazionale;
b) rapporti con l’Unione europea e mercato interno dell’energia;
c) rapporti con organismi internazionali e sicurezza degli approvvigionamenti;
d) logistica e mercato dei prodotti petroliferi e dei carburanti;
e) mercato del gas naturale e infrastrutture di approvvigionamento;
f) reti di trasporto del gas naturale e metanizzazione del Mezzogiorno;
g) approvvigionamento, trasformazione e utilizzo efficiente delle fonti fossili;
h) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei
piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;
i) relazioni con imprese, amministrazioni e istituti operanti nel settore dell’energia e vigilanza
su enti e istituti strumentali;
l) accordi bilaterali e multilaterali per la promozione degli investimenti e lo sviluppo delle
imprese nel settore dell’energia;
m) promozione di programmi di formazione e informazione sull’energia, la sua produzione,
trasformazione e uso efficiente;
n) valutazione di costi e di prezzi dell’energia, rapporti con il sistema di domanda e con i
consumatori;
o) statistiche, analisi e previsioni sull’energia e le risorse minerarie.
Art. 13
Direzione generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica
1. La Direzione generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica
si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti
di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) indirizzi e direttive per l’organizzazione e il funzionamento del mercato elettrico;
b) produzione di energia elettrica;
c) reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica;
d) programmi di produzione di energia nucleare, inclusi i processi autorizzativi e le garanzie di
sicurezza;
e) gestione dei materiali radioattivi e smantellamento degli impianti nucleari dismessi;
f) sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e delle imprese e tecnologie afferenti;
g) sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti, comprese le tecnologie di
accumulo dell’energia e il ciclo dell’idrogeno;
h) promozione del risparmio e dell’efficienza energetica e sviluppo dell’offerta;
i) definizione di sistemi di certificazione e normazione tecnica finalizzati all’uso efficiente
dell’energia, incluse le procedure “ecolabel” ed “ecoaudit”;
l) programmi e piani di riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;
m) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il
territorio nazionale i livelli essenziali delle forniture concernenti l’energia e lo sviluppo
territoriale sostenibile.
Art. 14
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede alla programmazione, al
coordinamento, all’attuazione, al monitoraggio e alla verifica degli interventi per lo sviluppo e
la coesione economica e sociale sul territorio nel contesto di una politica regionale unitaria. Il
Dipartimento svolge, inoltre, l’istruttoria per le deliberazioni del Cipe, nelle materie di
competenza, e l’attività di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della società
«Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.» e
provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell’articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica si articola nei seguenti tre Uffici di
livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria;
b) Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;
c) Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali.
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica opera
il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti
al Dipartimento, per l’eventuale supporto dell’attività del CIPE e per le funzioni delle altre
strutture del Ministero.
4. Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale
non generale.
Art. 15
Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria
1. La Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria si articola in quattordici
Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del
Ministero, nei seguenti ambiti:
a) supporto al Capo Dipartimento per il coordinamento e la definizione delle iniziative in
materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e
nazionali, secondo le direttive generali del CIPE e valutazione dei relativi impatti a livello
del bilancio comunitario e nazionale;
b) istruttoria e partecipazione ai processi di definizione e attuazione delle politiche
comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e di coesione economica, sociale e
territoriale;
c) istruttoria e partecipazione all’attività negoziale per la definizione, revisione e riforma degli
strumenti comunitari d’intervento finanziario strutturale e di coesione;
d) istruttoria e partecipazione all’attività negoziale con la Commissione europea per la
definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree ammissibili alle
deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE;
e) promozione e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni
pubbliche interessate, dell’attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali
comunitari, coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali rilevanti;
f) programmazione, coordinamento e gestione di programmi operativi nazionali di assistenza
tecnica e di azioni di sistema, promossi nell’ambito della programmazione dei fondi
strutturali;
g) inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;
h) segnalazioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti
amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell’adozione dei
provvedimenti necessari all’attuazione degli interventi cofinanziati;
i) promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare
riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari;
l) esercizio delle funzioni previste dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativamente ai Gruppi europei di
cooperazione territoriale (GECT);
m) analisi in materia di struttura e tendenze socioeconomiche territoriali e in materia di
politiche di sviluppo socio economico territoriale; progetto “obiettivi di servizio” del
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;
n) analisi in materia di politiche per la competitività e flussi finanziari delle politiche
pubbliche;
o) analisi delle politiche e degli strumenti per lo sviluppo territoriale locale; relative
statistiche e indicatori;
p) progetti di cooperazione bilaterale e assistenza tecnica al settore pubblico di altri Paesi e
attività di relazione con organismi internazionali.
Art. 16
Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale
1. La Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale si articola in dodici Uffici di
livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei
seguenti ambiti:
a) coordinamento e definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare, secondo le
direttive del CIPE, con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate;
b) programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree
sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico
territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto
riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate;
c) attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma
e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;
d) attività preordinate alla programmazione, promozione, stipula e gestione degli accordi di
programma quadro, ivi compresi il coordinamento delle attività istruttorie degli organi di
gestione, nonché la quantificazione delle risorse da trasferire per l’attuazione degli interventi;
e) promozione e coordinamento di azioni innovative di supporto all’attuazione ed al
monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro.
f) proposte normative relative al FAS e istruttoria delle delibere di riparto e assegnazione FAS
da parte del CIPE;
g) supporto al Capo Dipartimento per la programmazione finanziaria del FAS. Verifica delle
risultanze di monitoraggio e degli avanzamenti finanziari del FAS e della programmazione
unitaria di politica regionale. Costruzione del Quadro Finanziario Unico di cassa della spesa
in conto capitale della pubblica amministrazione;
h) gestione contabile del FAS e trasferimento delle risorse ai soggetti responsabili
dell’attuazione di programmi e progetti;
i) sviluppo e implementazione dei sistemi informativi dipartimentali, delle banche dati degli
interventi territoriali e integrazione delle informazioni di monitoraggio; consulenza e
supporto informatico;
l) progetti per il miglioramento delle competenze tecnico-amministrative degli organi per le
politiche regionali.
Art. 17
Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali
1. La Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali si articola in undici
Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del
Ministero, nei seguenti ambiti:
a) gestione degli strumenti di incentivazione alle attività industriali, del commercio e dei
servizi, volti al superamento di squilibri di sviluppo economico territoriale e
all’accrescimento della competitività;
b) contrattazione programmata e politiche degli incentivi;
c) gestione, per la parte di competenza del Ministero, degli strumenti di incentivazione per
l’innovazione tecnologica, i programmi integrati di ricerca e sviluppo, per la ricerca
applicata e gestione dei relativi interventi;
d) gestione dei restanti strumenti di incentivazione alle imprese di competenza del Ministero;
e) attività inerenti agli strumenti della programmazione negoziata denominati contratti di
programma, patti territoriali, contratti d’area ed altri strumenti della programmazione
negoziata;
f) gestione delle agevolazioni per favorire la nascita e l’innovazione nelle nuove imprese;
g) interventi a sostegno del settore estrattivo, della ricerca mineraria e dell’energia, delle aree
di crisi per la riconversione industriale;
h) direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno
alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti
pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l’attività relativa al
contenzioso ed agli affari giuridici;
i) attività concernenti il controllo, il monitoraggio e le verifiche di misure di aiuto alle imprese
rientranti nelle competenze della Direzione Generale affidate al Ministero, anche in
relazione a interventi di competenza di altre amministrazioni;
l) iniziative per l’accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di
finanziamento o cofinanziamento nell’ambito della politica regionale unitaria, nazionale e
comunitaria;
m) azioni di raccordo degli interventi di agevolazione alle imprese che coinvolgono altri
soggetti;
n) coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto
di Stato nell’ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell’Unione
europea;
o) altre azioni a sostegno delle PMI.
Art. 18
Dipartimento per le comunicazioni
1.Al Dipartimento per le comunicazioni sono attribuite le funzioni di promozione, di sviluppo e di
disciplina del settore delle comunicazioni, di rilascio dei titoli abilitativi, nonché di attività di
pianificazione, di controllo, di vigilanza e sanzionatoria. Presta attività di supporto alla vigilanza
del Ministro sulla Fondazione Ugo Bordoni.
2.Il Dipartimento per le comunicazioni è articolato in tre Uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
b) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
c) Direzione generale per la regolamentazione del settore postale.
3. Sotto la vigilanza del Dipartimento opera l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell’informazione, di livello dirigenziale generale, di cui all’articolo 32 quater del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, nonché all’articolo 41,
comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.
4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale
non generale.
5. Sono organi tecnici consultivi:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) la Consulta per l’emissione delle carte valori postali e la filatelia;
c) la Commissione consultiva nazionale per l’immissione nel mercato, la libera circolazione e
la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di
telecomunicazione.
Art. 19
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico
1.La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico si articola in
cinque Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del
Ministero, nei seguenti ambiti:
a) aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze;
b) attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed
internazionale;
c) notifica delle reti e delle orbite satellitari;
d) controllo delle emissioni radioelettriche;
e) gestione tecnica degli Ispettorati territoriali;
f) omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete;
g) accreditamento dei laboratori e degli organismi notificati e vigilanza sul mercato;
h) collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico;
i) individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e di
radiodiffusione;
l) definizione dei contributi per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze per i servizi di
comunicazione elettronica ad uso privato;
m) gestione del Registro Nazionale delle Frequenze;
n) gestione del centro di calcolo per la pianificazione delle frequenze.
Art. 20
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione
1. La Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione si
articola in sei Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di
spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio
pubblico di radiodiffusione;
b) studi sulle prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e
radiodiffusione e partecipazione all’attività internazionale;
c) disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della
radiodiffusione;
d) rilascio dei titoli abilitativi per l’espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e
di radiodiffusione;
e) assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e
radiodiffusione e dei diritti d’uso delle numerazioni ;
f) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad
uso pubblico individuati dall’ Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione;
g) acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all’espletamento
dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
h) erogazione dei contributi, benefìci ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di
servizi di comunicazione elettronica;
i) vigilanza sull’assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dagli oneri di
servizio universale;
l) gestione del fondo per gli oneri di servizio universale e del programma infrastrutturale per
la banda larga;
m) rilascio dei titoli abilitativi per l’esercizio delle stazioni radioelettriche tramite esami.
n) sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche; rapporti nelle
predette materie con organismi nazionali e internazionali.
Art. 21
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale
1. La Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, cui sono affidate le funzioni di
Autorità di regolamentazione del settore postale assegnate al Ministero, si articola in quattro Uffici
di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei
seguenti ambiti:
a) regolazione dei mercati postali;
b) partecipazione ai lavori e alle attività dell’Unione europea e internazionali, nonché attività
preordinate al recepimento delle norme comunitarie;
c) attività preordinate alla individuazione del fornitore del servizio universale;
d) attività finalizzate al perfezionamento e all’applicazione del contratto di programma e alla
regolazione del rapporto con il fornitore del servizio universale;
e) definizione con provvedimenti di regolazione di natura non regolamentare dell’ambito della
qualità e delle caratteristiche del servizio universale postale di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di
ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a
garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;
f) adozione di provvedimenti regolatori di natura non regolamentare per realizzare l’accesso
alla rete postale pubblica e ai relativi servizi, determinazione delle tariffe in relazione ai
costi evitati e promozione della concorrenza nei mercati postali;
g) determinazione delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio
universale, anche con riferimento alle agevolazioni all’editoria;
h) attività di supporto alla politica filatelica e all’emissione delle carte valori postali, nonché
attività di segretariato della Consulta per l’emissione di carte valori postali e la filatelia e
della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle carte valori postali;
i) rilascio delle licenze individuali e istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni
generali e tenuta del registro degli operatori ;
l) acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all’espletamento dei servizi postali
e gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale;
m) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell’attività di monitoraggio, controllo e
verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;
n) vigilanza sull’assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su
quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni; coordinamento degli Ispettorati territoriali in
materia di vigilanza e di accertamento di violazioni;
o) vigilanza sull’Istituto postelegrafonici;
p) studio e monitoraggio dei mercati postali.
Art. 22
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione
1. L’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione si articola in quattro
uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero
dello sviluppo economico nei seguenti ambiti:
a) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore
delle comunicazioni, di reti di nuova generazione (NGN), della sicurezza delle reti, della
qualità del servizio e della tutela delle comunicazioni;
b) partecipazione, in consorzio con università ed enti o istituti di ricerca, a programmi di
ricerca nazionali, comunitari e internazionali, nonché per conto di enti ed organismi pubblici
e del sistema delle imprese con oneri a carico dei committenti;
c) partecipazione a progetti di rilevanza nazionale ed internazionale nell’ambito della ricerca
applicata nei settori di propria competenza. Divulgazione dei risultati anche attraverso
attività di promozione culturale e tecnologica;
d) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati e sistemi di comunicazioni
elettroniche e di tecnologie dell’informazione (NSO), per la sicurezza, la qualità e
l’interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attività degli
organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali,
comunitari ed internazionali;
e) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento
elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;
f) promozione di studi e ricerche nei settori della radiodiffusione sonora e televisiva, della
multimedialità e delle nuove tecnologie, anche attraverso accordi di collaborazione con altre
amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;
g) vigilanza sull’assegnazione dei nomi a dominio e sull’indirizzamento ai sensi del Decreto
legislativo n. 259 del 1 agosto 2003. Internet Governance;
h) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad
uso pubblico; gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli
operatori del settore con oneri a carico dei committenti;
i) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati e terminali di
comunicazioni elettroniche;
l) certificazioni, collaudi e rapporti di prova in materia di compatibilità elettromagnetica, di
sicurezza elettrica ed informatica, di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione
elettronica;
m) organismo notificato ai sensi della direttiva 99/5/CE ai fini della marcatura CE;
n) organismo di certificazione (OCSI) per la sicurezza informatica di prodotti e sistemi
informatici commerciali (DPCM del 30 ottobre 2003); tutela della sicurezza
dell’informazione nelle comunicazioni; sicurezza informatica di sistemi e prodotti che
trattano dati classificati (CE.VA);
o) valutazione della qualità dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale
anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni; identificazione degli standard
di qualità; misure di qualità;
p) prove di laboratorio nei settori di competenza del Ministero; metrologia; sincronizzazione
delle reti degli operatori con l’orologio nazionale di riferimento;
q) formazione tecnico scientifica del personale del Ministero e della P.A. nel settore delle
comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell’informazione; prestazioni, consulenze e
collaborazioni tecniche e formazione nelle materie di propria competenza per conto di
soggetti pubblici, privati e del sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti;
r) attività di alta specializzazione nel settore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione tramite l’annessa Scuola superiore di specializzazione in
telecomunicazioni di cui al regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive
modificazioni.
Art. 23
Ufficio per gli affari generali e per le risorse
1. L’Ufficio per gli affari generali e per le risorse, di livello dirigenziale generale, di natura non
dipartimentale, elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di
coordinamento delle attività informatiche e di informazione istituzionale, nonché in materia di
strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali svolti in gestione
unificata. L’Ufficio, inoltre, sovrintende all’attività comune di acquisizione di beni e servizi,
direttamente o in raccordo con le analoghe attività di competenza dei Dipartimenti, cura gli affari
generali e la gestione del sistema informativo e provvede al reclutamento ed all’amministrazione del
personale. Esso si articola in dodici uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti
funzioni:
a) attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
b) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità
amministrativa nell’ambito del Ministero.
c) coordinamento dell’attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del
Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;
d) compiti previsti dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, e
gestione dei sistemi informativi condivisi;
e) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero
e dei servizi comuni, nonché piano di sicurezza informatica dell’Amministrazione, e
iniziative necessarie ad assicurare l’interconnessione con i sistemi informativi delle altre
pubbliche amministrazioni;
f) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici in diretta correlazione con le
altre Direzioni generali per le rispettive esigenze;
g) attività di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;
h) relazioni esterne e rapporti con l’utenza;
i) attività di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei dipartimenti;
l) gestione del patrimonio e approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale;
m) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;
n) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;
o) coordinamento funzionale e supporto nell’attività di valutazione del fabbisogno di
personale ai fini della definizione della dotazione organica ;
p) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;
q) supporto tecnico-organizzativo all’attività di contrattazione integrativa e decentrata;
r) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;
s) politiche del personale per le pari opportunità;
t) gestione dell’anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell’obbligo di esclusività
del rapporto di lavoro.
Art. 24
Dotazione organica
1.Le dotazioni organiche per i dirigenti di prima fascia e per i dirigenti di seconda fascia del
Ministero sono determinate dall’allegata tabella A.
2.La dotazione organica, di cui all’allegata tabella A, relativa alle aree funzionali del Ministero, è
determinata sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009.
3.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro dell’economia e delle finanze è effettuata la ripartizione dei contingenti
del personale di cui al comma 2, nei diversi profili professionali.
Art. 25
Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca
1. Ai dirigenti di prima fascia, previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della
direzione di uffici di livello generale, possono essere attribuiti fino a sei incarichi ispettivi, di
consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a due incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. Ai dirigenti di seconda fascia previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della
direzione di uffici dirigenziali, possono essere attribuiti fino a dieci incarichi presso gli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro.
Art. 26
Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di
centonovantasei posti di funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti ivi compresi
quelli dei sedici Ispettorati territoriali, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento su proposta dei Capi dipartimento interessati sentite le
Organizzazioni sindacali con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi
dell’articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni.
Art. 27
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai
Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato o delle attività produttive ovvero a
funzioni e compiti già spettanti alle amministrazioni comunque confluite nel Ministero dello
sviluppo economico o ai Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni, il
riferimento si intende effettuato rispettivamente al Ministro e al Ministero dello sviluppo
economico, ovvero ai corrispondenti compiti e funzioni esercitati dal Ministro e dal Ministero
dello sviluppo economico.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225
b) decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253;
c) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

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