della giustizia civile
Visto l’art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile,
come modificato dall’art. 2, comma terzo, lett. e) del decreto-legge
n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005 n. 80;
Visto l’art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, aggiunto dall’art. 2, comma 3-ter, del
decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui «il Ministro della
giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati
all’inserimento degli avvisi di cui all’art. 490 del codice ed i
criteri e le modalita’ con cui gli stessi sono formati e resi
disponibili»;
Visto l’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti
autorizzati all’incanto dei beni mobili e all’amministrazione
giudiziaria dei beni immobili;
Visto l’art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006
(individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli
avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile)
che prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei
requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti
tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione
generale della giustizia civile»;
Considerato che ai sensi dell’art. 2, comma quinto, del suddetto
decreto ministeriale «i siti internet gestiti dagli istituti
autorizzati all’incanto e all’amministrazione dei beni a norma
dell’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, sono iscritti di diritto nell’elenco per le
circoscrizioni per le quali sono abilitati, limitatamente alla
pubblicita’ dei beni mobili. Per la abilitazione alla pubblicita’ dei
beni immobili, devono possedere i requisiti professionali e tecnici
di cui agli articoli 3 e 4 , e presentare domanda di iscrizione
nell’elenco, ai sensi dell’art. 5»;
Considerato che ai sensi dell’art. 5 del suddetto decreto
ministeriale «le societa’ che intendono effettuare gli avvisi di
vendita di cui all’art. 1 inoltrano al Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile
domanda di iscrizione nell’elenco, contenente l’indicazione del
distretto o dei distretti della Corte di Appello in cui effettuare la
pubblicita’, corredata a dichiarazione di possesso dei requisiti di
professionalita’ e tecnici e dall’assenza di incompatibilita’,
nonche’ copia del manuale operativo e del piano della sicurezza del
sito» e che al comma secondo del medesimo articolo si prevede che «il
Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia civile,
decide, acquisito il parere della Direzione generale dei sistemi
informativi automatizzati, sulla domanda con provvedimento motivato»;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 8 del decreto
ministeriale sopra citato, «l’accertamento dell’assenza o del venire
meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4
comporta la cancellazione d’ufficio del sito internet dall’elenco di
cui all’art. 2 e che ai sensi del comma secondo «sono cancellati
dall’elenco i siti che effettuano la pubblicita’ di atti relativi a
procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di
distretti di Corte d’appello diversi da quelli per i quali sono
iscritti»;
Ritenuto di dovere provvedere per quanto di competenza, ai fini di
dare compiuta attuazione a quanto disposto nella suddetta normativa
primaria e secondaria, alla istituzione dell’elenco dei siti internet
gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui
all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4 del
decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che, per la pubblicita’
dei beni mobili, dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto
dell’art. 2 del medesimo decreto ministeriale
Istituisce l’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in
possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei
requisiti tecnici di cui all’art. 4 del decreto (che saranno
riportati nella sezione A del suddetto elenco); oltre che, per la
pubblicita’ dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti
autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del decreto
ministeriale sopra citato (che saranno riportati nella sezione B del
suddetto elenco).
Istituisce il registro nel quale dovranno essere conservati i
decreti di ammissione delle societa’ nell’elenco dei siti internet
che hanno presentato domanda nonche’, per la pubblicita’ dei beni
mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2
del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di
diniego e cancellazione;
Dispone
che i decreti di ammissione nell’elenco dei siti internet dei
soggetti in possesso dei requisiti professionali e dei requisiti
tecnici di cui agli articoli 3 e 4 sopra citati nonche’ degli
istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del decreto
ministeriale 31 ottobre 2006, nonche’ di cancellazione dal suddetto
elenco del sito internet siano conservati in originale e che copia
dei medesimi sia inserita nei distinti fascicoli relativi ai
procedimenti di ammissione.
Roma, 2 aprile 2009
Il direttore generale: Frunzio