L’ordinanza del Tribunale di Roma segna un importante successo per i consumatori, non solo per il risultato concreto ottenuto, ma anche per l’importanza che questa decisione è destinata ad assumere nelle future pronunce in materia di azione inibitoria per la tutela collettiva dei diritti dei consumatori.
Mentre in passato la giurisprudenza ha mostrato grande incertezza nel cogliere gli aspetti peculiari dell’azione inibitoria, ciò che portava già solo a respingere la maggior parte dei ricorsi presentati in via d’urgenza per il difetto del periculum in mora, impropriamente esaminato sotto l’aspetto “pregiudizio imminente ed irreparabile” richiesto per le comuni azioni d’urgenza, oggi questa pronuncia, ribadendo con esemplare chiarezza e fermezza i principi fondamentali alla base della tutela collettiva dei consumatori, consolida un rinnovato indirizzo giurisprudenziale che recepisce le tipicità dello strumento inibitorio previsto dal Codice del Consumo, nel rispetto del principio di effettività della tutela giuridica di derivazione comunitaria.
Accogliendo la richiesta di tutela in via d’urgenza, il Tribunale afferma che la tutela inibitoria si caratterizza per operare in contesti particolarmente sensibili, di forte impatto sociale e che richiedono tutela non necessariamente per un danno già verificatosi, ma che potrebbe verificarsi come conseguenza di un accertato comportamento illegittimo che deve pertanto essere inibito. “Emerge con evidenza” – si legge in un passo della motivazione dell’ordinanza – “come l’azione inibitoria, secondo la volontà del legislatore comunitario e nazionale, riguardi interessi non di natura individuale, bensì collettivi, la cui estensione rappresenta il parametro normativo indispensabile per valutare non solo la fondatezza della pretesa attivata, ma anche il pericolo che un intervento ritardato svuoti nella sostanza la ratio della tutela”, tutela che non riguarda il singolo consumatore, ma la collettività dei consumatori. L’ordinanza precisa quindi che il presupposto per la concessione del provvedimento inibitorio in via d’urgenza deve essere individuato non già nel pregiudizio imminente ed irreparabile che caratterizza invece il provvedimento di cui all’art. 700 cpc di natura individuale, ma nei “giusti” motivi di urgenza, per la individuazione dei quali è determinante il rilievo che la generalità dell’azione, a tutela della collettività dei consumatori, e la sua natura preventiva, esclude la necessità di rintracciare un pregiudizio specifico ed individuale. E dunque la individuazione dei giusti motivi di urgenza va disancorata dalla prospettiva individuale poiché l’obiettivo del legislatore nel prevedere l’inibitoria collettiva era ed è appunto quella di circoscrivere l’incidenza collettiva del comportamento contrattuale abusivo.
Per quanto attiene il merito della questione, il Tribunale ha riconosciuto esistente ed attuale la violazione da parte di Mediaset della Legge 40/07 a far data dalla sua entrata in vigore (03.04.2007). In sostanza il Tribunale ha dichiarato affette da radicale nullità quelle clausole che, in contrasto con la citata legge, prevedono la non rimborsabilità del credito residuo sulle tessere Mediaset Premium, in quanto, “impedendo di fatto al consumatore di recedere liberamente dal contratto stesso senza perdere l’eventuale credito residuo, compromettono il libero gioco della concorrenza, che si esplica soprattutto nella libertà dell’utente di scegliere il servizio che più ritiene conveniente alle proprie esigenze, ma soprattutto si pongono in contrasto con i principi generali che governano i rapporti tra privati”. Infatti nei servizi che utilizzano carte prepagate, consistenti nella sostanza in una anticipazione della prestazione ad opera di una delle due parti del rapporto contrattuale (il consumatore, in questo caso), deve essere sempre rispettato il principio della causalità delle attribuzioni patrimoniali: ad una prestazione deve fare riscontro la rispettiva controprestazione.
Pertanto il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda proposta da Adiconsum:
ha inibito l’utilizzo della clausola contrattuale dei contratti Mediaset Premium che prevede la non rimborsabilità del credito residuo alla data del recesso o della scadenza della tessera tramite la quale si usufruisce dei programmi televisivi a pagamento;
accertato il diritto dei possessori delle tessere Mediaset Premium con scadenza 30.06.2007, 30.06.2008, 30.06.2009, alla restituzione del credito residuo od al trasferimento dello stesso su altra tessera Mediaset Premium, ha ordinato alla R.T.I. Spa di avvisare i titolari delle tessere Mediaset Premium dell’esistenza del diritto alla restituzione del credito residuo in caso di recesso anticipato o alla data di scadenza della tessera, o al trasferimento gratuito del credito residuo su altra tessera senza costi aggiuntivi ingiustificati, attraverso pubblicazione sul sito internet della società, nonché sui canali digitali e televisivi appartenenti al gruppo R.T.I. Spa, in modo da raggiungere in modo quanto più capillare possibile i clienti del servizio;
ha disposto che, in caso di inadempimento degli obblighi oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del provvedimento (23.05.2008) la R.T.I. Spa versi la somma di €516,00 per ogni giorno di ritardo all’entrata del bilancio dello Stato.
Avv. Giuliana Faedda