Proseguendo sulle principali novità introdotte dal c.d. Decreto del Fare”, da tempo si attendeva la riforma della mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010, n. 28, resasi necessaria a seguito dell’intervento operato lo scorso anno dalla Corte Costituzionale che ne aveva sancito l’illegittimità per eccesso di delega legislativa.
Rispetto al vecchio testo rimane, ma con una rinnovata veste sperimentale di durata quadriennale a decorrere dall’entrata in vigore della novella fissata al prossimo 21/09/2013, l’obbligatorietà del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione da parte chi intende avviare un contenzioso in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; a tal proposito, sono state accolte le istanze che con vigore gli avvocati avanzavano di prevedere l’assistenza obbligatoria dei possibili paciscenti avanti agli organismi di conciliazione. La vera novità, però, riguarda il potere – chiaramente previsto con intento ulteriormente deflattivo del contenzioso civile – che il legislatore assegna al Giudice, il quale «valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti», ha facoltà di ordinare loro l’avvio del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche in sede di appello. Unico limite per l’esercizio di tale prerogativa è che l’incardinato giudizio non sia ancora giunto all’udienza di precisazione delle conclusioni o, se non prevista, alla fase di discussione, essendo sufficiente che si tratti di contenzioso rientrante nell’alveo dei diritti disponibili, anche se non ricompresi nell’elenco indicato dalle norme regolatrici la mediazione obbligatoria. (S.C. per NL)